Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/17: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2021 · 46 pagine

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Pacchetto di ordinanze ambiente primavera 2021 Rapporto esplicativo Consultazione ORSAE

per l’accettazione e se i processi di smaltimento applicati sono conformi al diritto. Non è ad esempio consentito depositare definitivamente all’estero senza apposito trattamento le frazioni combustibili soggette all’obbligo di trattamento termico secondo l’articolo 10 OPSR, nonostante la legislazione locale lo consenta.

Conformemente al capoverso 3, l’UFAM può ordinare l’obbligo di notifica di ulteriori dati rilevanti a fini esecutivi. Anche tali disposizioni sono concordate con i diretti interessati e, se del caso, definite nell’aiuto all’esecuzione. Può trattarsi di dati relativi a determinati materiali di destinazione come i metalli tecnologici rari, che oggigiorno non vengono ancora rilevati nell’ambito dei registri commerciali dei flussi di sostanze.

4.30 Articolo 30 Logistica di smaltimento

I fabbricanti, i commercianti e i commercianti al dettaglio che aderiscono a una soluzione settoriale secondo l’articolo 11 devono essere in grado di organizzare ed eseguire autonomamente la logistica di smaltimento (cfr. art. 11 cpv. 1 lett. a). L’articolo 30 garantisce che la logistica di smaltimento continui ad essere organizzata interamente dall’economia privata anche per quei settori che sottostanno all’obbligo di pagare la tassa conformemente all’articolo 10.

Capoverso 1: La logistica di smaltimento copre l’organizzazione concreta del trasporto degli apparecchi dai centri di raccolta fino alle aziende di riciclaggio. Le relative condizioni quadro sono fissate dal piano del gruppo di esperti secondo l’articolo 24 capoverso 1 lettere e ed f. È certamente possibile che nell’ambito di questo piano le soluzioni logistiche attuali dei commercianti o delle aziende di riciclaggio siano mantenute.

Analogamente ai fabbricanti, anche i commercianti e i commercianti al dettaglio che non aderiscono a una soluzione settoriale secondo l’articolo 11 possono organizzarsi ed eseguire autonomamente la logistica di smaltimento come erano soliti fare finora. Per ridurre il proprio onere, possono altresì affidare il compito a terzi. In tal ambito devono essere assicurati i piani del gruppo di esperti di cui all’articolo 24 capoverso 1 lettere e ed f. Nel rispetto delle condizioni quadro di questi piani i fabbricanti, i commercianti e i commercianti al dettaglio o i terzi da loro incaricati possano gestire autonomamente la logistica e affidare tale compito ad esempio ai trasportatori e alle imprese di smaltimento. I costi della logistica di smaltimento possono essere fatturati all’organizzazione privata secondo l’articolo 15 lettera b.

Capoverso 2: Se i fabbricanti, i commercianti e i commercianti al dettaglio non sono in grado di eseguire la logistica di smaltimento secondo le prescrizioni del gruppo di esperti (art. 24 cpv. 1 lett. e ed f), ad esempio perché non riescono ad accordarsi su una procedura comune, l’organizzazione privata affida l’esecuzione della logistica di smaltimento a terzi che dispongono delle necessarie conoscenze specialistiche. Gli incaricati devono collaborare in tal ambito con l’UFAM, i Cantoni e le organizzazioni economiche interessate, tenendo conto dei piani logistici esistenti.

4.31 Articolo 31 Controllo

Il capoverso 1 disciplina il controllo tecnico presso i centri pubblici di raccolta e le aziende di smaltimento. I controlli assicurano che la raccolta e lo smaltimento avvengano in base agli stessi standard sull’intero territorio svizzero, in modo rispettoso dell’ambiente e secondo lo stato della tecnica. Questi aspetti sono nell’interesse tanto dei fabbricanti in qualità di responsabili del finanziamento dello smaltimento degli apparecchi quanto delle aziende di smaltimento svizzere, cui si applicano i medesimi requisiti. I controlli vengono effettuati indipendentemente dal fatto che i centri pubblici di raccolta e le aziende di smaltimento smaltiscano gli apparecchi e i componenti nell’ambito della logistica di smaltimento di cui all’articolo 30 o di una soluzione settoriale. Essendo lecito ipotizzare che in futuro i centri pubblici di raccolta e le aziende di smaltimento raccoglieranno e smaltiranno gli apparecchi

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