Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/17: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2021 · 46 pagine

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Pacchetto di ordinanze ambiente primavera 2021 Rapporto esplicativo Consultazione ORSAE

Lettera b: Il gruppo di esperti raccomanda l’ammontare concreto della tassa per i rispettivi apparecchi. I singoli membri del gruppo di esperti hanno interessi economici opposti: I fabbricanti vogliono che il CRA si mantenga al livello più basso possibile, dato il suo impatto diretto sul prezzo dei loro prodotti. I punti di raccolta, i trasportatori e i riciclatori, invece, sono interessati ad avere tariffe più alte per coprire i loro costi. Tuttavia, la concorrenza non esiste solo tra i fabbricanti e gli attori della catena di ripresa e di smaltimento, ma anche tra i singoli attori all’interno della stessa.

L’ammontare della tassa deve tenere conto delle attività di cui all’articolo 15 e deve essere determinato secondo principi di mercato. La tassa deve essere riesaminata periodicamente e adeguata alla situazione del mercato.

Oltre alle raccomandazioni del gruppo di esperti, cui l’UFAM attribuisce valore di perizia, l’UFAM può attingere anche alle esperienze dei sistemi esistenti e, se necessario, effettuare ulteriori studi (studi di benchmarking, indagini statistiche o analisi) volti a determinare l’importo della tassa.

Non sono consentiti accordi preliminari e accordi di mercato tra i singoli rappresentanti del settore all’interno di un settore o con altri settori, in particolare per quanto riguarda l’entità della tassa relativa ai singoli apparecchi. Nella misura in cui i membri del gruppo di esperti raccolgono dati statistici (in particolare sui prezzi e sui costi) per l’esecuzione dei loro compiti, occorre garantire che questi dati siano messi a disposizione dei membri e di altri circoli solo in forma aggregata (ad es. valore medio, mediana, quantili diversi) e che siano stati raccolti secondo criteri di rappresentatività. Questo per garantire ogni esclusione di accordi che violino le norme sui cartelli.

Lettera c: Il gruppo di esperti raccomanda l’adozione di condizioni quadro che i diversi attori (centri di raccolta, trasportatori, aziende di riciclaggio, auditor ecc.) sono tenuti a rispettare al momento di determinare gli importi delle indennità per le singole attività secondo l’articolo 15, in particolare le attività di smaltimento di cui all’articolo 15 lettera a. Le condizioni quadro possono ad esempio vietare i sovvenzionamenti trasversali. Occorre anche garantire che i centri pubblici di raccolta gestiti dai Comuni ricevano un’indennità a copertura dei costi delle loro attività di raccolta dei VAE, in modo da prevenire un sovvenzionamento trasversale a carico della tassa di base prevista per lo smaltimento dei rifiuti urbani. Inoltre, i criteri di assegnazione possono essere collegati non solo al prezzo conveniente ma anche a criteri ecologici. Le condizioni quadro devono essere adattate alle condizioni di mercato e riviste periodicamente.

Lettera d: Dal momento che i proventi derivanti dal recupero di materiali riciclabili (ad es. ferro, rame, alluminio e oro) dipendono in larga misura dal mercato delle materie prime, il gruppo di esperti deve elaborare raccomandazioni su un modello di compensazione delle oscillazioni di prezzo, da integrare nell’indennità per le aziende di riciclaggio. Questa disposizione riflette già la prassi odierna (cosiddetto modello indicizzato).

Lettera e: Il gruppo di esperti esprime raccomandazioni in merito ad un piano per il controllo dei flussi di materiali, in particolare per la distribuzione tra le aziende di smaltimento degli apparecchi raccolti nonché dei loro componenti. Le raccomandazioni illustrano, ad esempio, le condizioni quadro di mercato per le gare d’appalto a garanzia che tutti gli operatori godano delle medesime opportunità di candidarsi per la logistica di smaltimento. Il piano può stabilire inoltre ulteriori condizioni quadro, quali la definizione delle regioni di smaltimento al fine di accorciare le distanze di trasporto.

Lettera f: Il gruppo di esperti raccomanda un piano per la logistica di smaltimento dei VAE da svolgersi nel rispetto delle esigenze ambientali ed economiche e secondo lo stato della tecnica. Il piano deve stabilire le condizioni quadro della logistica di smaltimento che, secondo l’articolo 30, è principalmente organizzata ed eseguita dai fabbricanti, dai commercianti nonché dai commercianti al dettaglio o da un soggetto terzo da questi incaricato. Il gruppo può, ad esempio, esprimere disposizioni sulla modalità di trasporto (su rotaia, su gomma). I

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