Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/17: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2021 · 46 pagine

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Pacchetto di ordinanze ambiente primavera 2021 Rapporto esplicativo Consultazione ORSAE

della logistica di smaltimento di cui all’articolo 30 o di una soluzione settoriale. In tale frangente devono restare salvaguardati i segreti d’affari e di fabbricazione.

4.22 Articolo 22 Vigilanza sull’organizzazione privata

I capoversi 1 e 2 disciplinano la vigilanza della Confederazione sull’organizzazione privata da essa incaricata e si allineano all’efficace modello previsto dall’ORRPChim per il finanziamento dello smaltimento delle pile nonché dall’OIB per il finanziamento del vetro usato.

I capoversi 3 e 4 disciplinano la presentazione del rapporto annuale dell’organizzazione privata. Quest’ultima deve stilare trimestralmente e presentare all’UFAM un rapporto sull’andamento degli affari, gli introiti e le spese e presentargli inoltre annualmente entro il 30 giugno un rapporto annuale delle attività svolte nell’anno precedente. Il rapporto è pubblicato dall’organizzazione privata salvaguardando il segreto d’affari e di fabbricazione, previa autorizzazione dell’UFAM.

4.23 Articolo 23 Costituzione ed elezione del gruppo di esperti

Il capoverso 1 disciplina la composizione del gruppo di esperti. I membri del gruppo di esperti devono rappresentare in modo equo tutti i principali attori, in modo da tener conto dell’intero mercato e delle diverse sfide. A differenza dei tre sistemi di finanziamento su base volontaria esistenti, quindi ogni attore della catena di ripresa e di smaltimento può fare sentire la sua voce in tutta trasparenza.

Secondo la lettera a, il gruppo di esperti è composto da due rappresentanti ciascuno per le associazioni delle aziende di smaltimento, dei fabbricanti, dei commercianti e dei commercianti al dettaglio.

In base alla lettera b sono altresì presenti un rappresentante ciascuno per i Cantoni, per le associazioni dei trasportatori, dei Comuni e di tutela dei consumatori.

Il capoverso 2 stabilisce che le associazioni sono responsabili della nomina annuale dei propri rappresentanti. Ciò non esclude, tuttavia, che un membro possa permanere all’interno del gruppo di esperti per più anni. La rappresentanza cantonale, invece, cambia annualmente e garantisce un adeguato rispetto dei vari Cantoni e delle regioni linguistiche.

Il capoverso 3 prevede che l’UFAM possa, in casi debitamente giustificati di cui al capoverso 1, nominare un massimo di tre membri ulteriori rappresentanti degli attori interessati. Questa competenza può ad esempio risultare opportuna nel momento in cui, soprattutto a seguito delle mutate condizioni di mercato, dovesse evidenziarsi una rappresentanza insufficiente di determinati attori nel gruppo di esperti. In questi casi, i nuovi rappresentanti di interessi devono essere coinvolti nel gruppo di esperti. Con queste prescrizioni, la dimensione massima del gruppo è limitata a 15 membri, un numero che gli consente di restare operativo all’atto pratico.

4.24 Articolo 24 Compiti del gruppo di esperti

Capoverso 1: Il compito del gruppo di esperti consiste nel fornire all’UFAM raccomandazioni motivate in merito ai punti specificati di seguito. Le raccomandazioni vengono accolte dall’organizzazione privata e dall’UFAM come parere specialistico e, qualora ritenute opportune, recepite o, ove necessario, adeguate. La competenza decisionale spetta all’UFAM, la definizione dell’esatto ammontare della TSA compete formalmente al DATEC.

Lettera a: Il gruppo di esperti fornisce raccomandazioni sulle domande di esenzione dall’obbligo di pagare la tassa presentate dalle organizzazioni di categoria secondo l’articolo 11.

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