Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/17: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2021 · 46 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 36Fedlex · Rapporto esplicativo
Pacchetto di ordinanze ambiente primavera 2021 Rapporto esplicativo Consultazione ORSAE
piani logistici esistenti devono essere tenuti in considerazione. Più in generale, si deve garantire un’organizzazione della logistica di smaltimento snella, trasparente e rispettosa dell’ambiente.
Il capoverso 2 stabilisce che il gruppo di esperti può in qualsiasi momento avanzare all’UFAM ulteriori proposte di smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici. Un ulteriore importante compito del gruppo di esperti è quello di promuovere il dialogo tra i gruppi di interesse e di fornire consulenza all’UFAM.
4.25 Articolo 25 Riunioni del gruppo di esperti
Il capoverso 1 disciplina la frequenza delle riunioni del gruppo di esperti.
Il capoverso 2 definisce i compiti dell’organizzazione privata in seno al gruppo di esperti. Le riunioni di quest’ultimo vengono convocate e accompagnate dall’organizzazione privata. Alle riunioni prende parte almeno un rappresentante della stessa, il quale garantisce il rispetto del regolamento interno del gruppo di esperti e stila per l’UFAM un rapporto riassuntivo sui contenuti, sulle attività e sui risultati della riunione.
Secondo il capoverso 3, in caso di necessità il gruppo di esperti può invitare alle riunioni ulteriori esperti per questioni specifiche.
Il capoverso 4 stabilisce che un rappresentante dell’UFAM partecipi alle riunioni in qualità di osservatore.
4.26 Articolo 26 Raccomandazioni del gruppo di esperti
Conformemente al capoverso 1, le raccomandazioni del gruppo di esperti si considerano adottate con l’approvazione di più della metà dei membri aventi diritto di voto. I rappresentanti dell’UFAM e dell’organizzazione privata non hanno diritto di voto. Qualora il gruppo di esperti non riesca ad accordarsi, le opinioni della minoranza vengono esposte in modo trasparente. Rinunciando all’unanimità e documentando le opinioni della minoranza, viene assicurata la possibilità di una migliore valutazione dei pro e dei contro delle raccomandazioni.
I capoversi 2 e 3 disciplinano la verifica delle raccomandazioni e di eventuali opinioni della minoranza da parte dell’UFAM. Riguardo alla raccomandazione concernente l’ammontare della tassa (art. 24 lett. b), quest’ultimo fornisce un proprio parere al DATEC sulla base di tale verifica. Inoltre, l’UFAM esamina le altre raccomandazioni dell’articolo 24 capoverso 1 lettere c-f, le approva o le adegua, se del caso.
Secondo il capoverso 4, su istruzione dell’UFAM, l’organizzazione privata provvede ad attuare le raccomandazioni approvate dall’UFAM riguardo i contributi di indennità, al modello per compensare le oscillazioni di prezzo, al piano per il controllo dei flussi di materiali e al piano per la logistica di smaltimento (art. 24 lett. c-f).
Il capoverso 5 stabilisce le conseguenze della mancata formulazione di una raccomandazione da parte dei membri del gruppo di esperti secondo l’articolo 24 capoverso 1 lettere a-f o dell’esistenza di un particolare motivo per lo scostamento. In questo caso l’organizzazione privata, su istruzione dell’UFAM, può affidare l’elaborazione delle raccomandazioni a terzi che dispongano delle necessarie conoscenze specialistiche.
4.27 Articolo 27 Deliberazioni del gruppo di esperti
L’articolo precisa che le consultazioni del gruppo di esperti avvengono senza ammissione di pubblico.
36/46 054.11-00049/00005/00002/S285-0786