Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/17: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2021 · 46 pagine

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Pacchetto di ordinanze ambiente primavera 2021 Rapporto esplicativo Consultazione ORSAE

4.28 Articolo 28 Segreteria del gruppo di esperti

In base al capoverso 1, la segreteria del gruppo di esperti è gestita dall’organizzazione privata.

Conformemente al capoverso 2, quest’ultima elaborerà un regolamento interno il quale, fra le altre cose, riporterà in maggiore dettaglio le prescrizioni e le norme decisionali del gruppo di esperti. Il regolamento interno verrà presentato all’UFAM per l’approvazione.

4.29 Articolo 29 Obbligo di notifica dei flussi di materiali e di sostanze

Secondo il capoverso 1 i soggetti con obbligo di ripresa, i centri privati di raccolta e i centri pubblici di raccolta (incluse le raccolte) devono notificare entro fine marzo dell’anno successivo la quantità e il genere di apparecchi e di componenti presi in consegna nell’anno precedente. Queste notifiche devono essere effettuate indipendentemente dal fatto che dallo smaltimento degli apparecchi e dei componenti nell’ambito della logistica di smaltimento di cui all’articolo 30 o di una soluzione settoriale da parte dei soggetti con obbligo di ripresa, dei centri privati di raccolta e dei centri pubblici di raccolta. L’UFAM prescrive i dettagli delle notifiche, come la categorizzazione degli apparecchi (ad es. apparecchi refrigeranti, lampade, apparecchi di grandi dimensioni, apparecchi di piccole dimensioni), e li illustra in particolare nell’aiuto all’esecuzione. Il rapporto viene confrontato con le notifiche per quanto riguarda le indennità (cfr. art. 16 cpv. 1). Si tiene conto inoltre dell’obbligo di presentare un rapporto secondo l’OTRif e l’OPSR, in modo da prevenire il più possibile doppie notifiche.

Il capoverso 2 impone l’obbligo per le aziende di smaltimento, ad eccezione dei centri privati di smaltimento, di notificare all’organizzazione privata entro fine marzo dell’anno successivo i loro registri commerciali dei flussi di materiali e di sostanze dell’anno precedente. Anche queste notifiche sono indipendenti dal fatto che le aziende di smaltimento abbiano smaltito gli apparecchi e i componenti nell’ambito della logistica di smaltimento di cui all’articolo 30 o di una soluzione settoriale. L’UFAM, di concerto con tutti i diretti interessati, prescrive i dettagli delle notifiche, come la categorizzazione degli apparecchi (ad es. apparecchi refrigeranti, lampade, apparecchi di grandi dimensioni, apparecchi di piccole dimensioni), e li illustra nell’aiuto all’esecuzione. Si tiene conto dell’obbligo di presentare un rapporto secondo l’OTRif e l’OPSR, in modo da evitare il più possibile doppie notifiche.

Ai sensi della lettera a, i registri dei flussi di sostanze devono contenere i dati relativi alla quantità di tutti gli apparecchi e i componenti importati, esportati e immagazzinati nell’anno precedente.

Secondo la lettera b devono specificare altresì la quantità e il genere di tutte le sostanze nocive scaricate, di tutti i materiali riciclabili e non riciclabili nonché la loro composizione e le quantità immagazzinate nell’anno precedente.

Sulla scorta di tali dati si possono calcolare, con un bilancio, la quantità degli apparecchi lavorati nonché la quantità delle frazioni generate nel processo di smaltimento dalla rispettiva impresa (metalli, materie plastiche, sostanze inquinanti ecc.). Questo consente di procedere ad una valutazione del processo sia quantitativa (ad es. se siano stati effettivamente lavorati tutti gli apparecchi ripresi) sia qualitativa (purezza delle frazioni generate).

In base alla lettera c occorre inoltre fornire le informazioni sul trasferimento e su eventuali trattamenti successivi. Se gli apparecchi e i componenti vengono consegnati nel loro insieme oppure le frazioni generate e/o recuperate (metalli, materie plastiche, sostanze nocive ecc.) vengono consegnate ai partner che ne effettuano il trattamento successivo, i destinatari devono essere noti. Si tratta ad esempio di altre aziende di riciclaggio dei VAE, impianti metallurgici, aziende di riciclaggio delle materie plastiche e del vetro o di impianti di incenerimento di rifiuti speciali in Svizzera e all’estero. Queste informazioni consentono di controllare se i partner che effettuano il trattamento successivo dispongono delle autorizzazioni necessarie

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