Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/24: Legge federale sulle vie ciclabili · 22 pagine
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Principalmente sono poste le seguenti condizioni: che la Confederazione assuma anche il finanziamento delle piste ciclabili cantonali, manutenzione inclusa, e che l’infrastruttura ciclabile, compresi i nuovi impianti, sia finanziata anche in base al principio «chi usa paga».
No con riserva: il Cantone AI.
Si teme che venga bloccata per un tempo indeterminato la realizzazione di percorsi per la mobilità lenta già pianificati dal Cantone.
No: il partito UDC.
Il no è motivato dal timore che le risorse del FOSTRA vengano utilizzate per scopi diversi da quelli previsti.
4. Altre osservazioni sul progetto posto in consultazione
Diversi pareri riguardano anche aspetti non trattati nel questionario. Questi temi sono stati per quanto possibile attribuiti ai singoli articoli della legge sulle ciclovie.
4.1. Definizione di termini (art. 1 e 2 legge sulle ciclovie)
Alcuni partecipanti chiedono termini o denominazioni diversi da quelli del progetto. Nell’articolo relativo allo scopo invece di «Anlage» (realizzazione) si dovrebbe parlare di «Bau» o «Realisierung» (costruzione, realizzazione) (Cantone SG e Conferenza Bici Svizzera). Altri criticano il termine «Velowegnetze» (letteralmente reti di vie ciclabili) in quanto inusuale e propongono in alternativa «Velonetze» o «Veloroutennetze» (reti ciclabili o reti di percorsi ciclabili) (Cantoni BL, BS e AG nonché Unione delle città svizzere). Si chiede inoltre una definizione più dettagliata delle reti ciclabili e di menzionare esplicitamente già nell’articolo 2 gli ulteriori criteri qualitativi e i posteggi (Cantone TI; partito PES e Conferenza Bici Svizzera). Anche le «opportune infrastrutture» dovrebbero essere definite in maniera più concreta (Cantone VD). Unternehmergruppe Wettbewerbsfähigkeit chiede che le reti ciclabili siano solo «per quanto possibile» continue. Secondo il Cantone TI, le reti dovrebbero essere non solo continue, ma anche ininterrotte e la segnaletica e la sicurezza devono essere esplicitamente menzionate nell’articolo 2. L’equiparazione delle ciclovie ai sentieri e percorsi pedonali menzionata nel rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione deve essere richiesta espressamente anche nella legge (Public Health Doctors).
4.2. Definizione più dettagliata delle reti ciclabili per la mobilità quotidiana e il tempo libero
(art. 3 e 4 legge sulle ciclovie)
Anche per questi articoli alcuni partecipanti richiedono una definizione più ampia dei termini o altre denominazioni. Occorre precisare le «vie» (Mobilità pedonale Svizzera e Public Health Doctors), definire il concetto di «strada ciclabile» (Cantoni BL e VD) o usare un termine alternativo come «percorso ciclabile prioritario o a precedenza». Il termine «escursione» deve rimanere riservato alla LPS e di conseguenza occorre trovare un’espressione sostitutiva per «Velowander-Routen» (itinerari per escursioni in bicicletta) (Cantone SO). La traduzione italiana dei termini «Velobahnen» e «Wege», «strade ciclabili» e «strade», deve essere armonizzata con la legislazione vigente (Cantone TI).
L’elenco di elementi dell’infrastruttura deve essere integrato con «Velostrassen» (ciclostrade) (Cantone ZH, Conferenza Bici Svizzera) e «stazioni di ricarica per bici elettriche» (International Mountain Bicycling Association), occorre precisare il termine «infrastrutture simili» (Cantone VD). Altri partecipanti chiedono di stralciare i posteggi per biciclette (Cantoni ZG e GR) o per lo meno che la loro menzione non comporti l’obbligo di rilevare tutte le infrastrutture di questo genere (Cantone GR).
Occorre integrare le esigenze di scolari e pendolari e indicare espressamente gli impianti sportivi (Allianz Bewegung Sport Gesundheit; Pro Velo Svizzera e Cycla.).