Rapporto sui risultati

Consultazione 2020/24: Legge federale sulle vie ciclabili · 22 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 5Fedlex · Rapporto sui risultati

con riserva o respingono del tutto il progetto, come pure le due associazioni Berner Waldbesitzer e Bosco Svizzero.

Consenso degli altri partecipanti

Le città di Delémont e Yverdons-les-Bains appoggiano pienamente il progetto. Un privato si esprime solo su una questione specifica.

1. Oggetto della consultazione

Il 23 settembre 2018 il Popolo (73,6 % sì) e tutti i Cantoni hanno approvato il Decreto federale concernente le vie ciclabili, i sentieri e i percorsi pedonali, esprimendo in tal modo la volontà generale di equiparare le vie ciclabili ai percorsi pedonali e ai sentieri e di sostenere Cantoni e Comuni nelle attività di pianificazione, realizzazione e mantenimento delle reti ciclabili nonché nell’informazione al riguardo. Con il disegno di legge federale sulle vie ciclabili il Consiglio federale ha presentato le disposizioni attuative dell’articolo 88 Cost.

La prima sezione del progetto delinea scopo e concetti principali della legge (art. 1-4).

La seconda sezione sancisce l’obbligo di pianificazione (art. 5) e i principi di pianificazione e manutenzione delle vie ciclabili (art. 6 e 8). Rientra nella pianificazione un adeguato coordinamento delle reti tra loro e con le altre attività d’incidenza territoriale, ad esempio con le altre reti di trasporto (art. 7). L’obbligo generale di sostituzione (art. 9) ha lo scopo di contribuire a evitare discontinuità nella rete. La seconda sezione si conclude con la possibilità di collaborare con organizzazioni private specializzate (art. 10) e l’esigenza di un costante coordinamento con la pianificazione territoriale (art. 11).

Nella terza sezione sono descritti i compiti speciali della Confederazione, in particolare quello di tenere conto delle reti ciclabili nello svolgimento di tutte le proprie attività (art. 12). La Confederazione può inoltre fornire consulenza agli enti erogatori, ovvero i Cantoni ed eventualmente i Comuni (art.

13), ed è tenuta a informare il pubblico (art. 14), ad esempio mettendo a disposizione geodati di base armonizzati. Per svolgere questo incarico di consulenza e informazione può rivolgersi a organizzazioni private specializzate d’importanza nazionale (art. 15).

La quarta sezione è dedicata all’organizzazione e alla protezione giuridica e, analogamente alla stessa sezione della legge sui percorsi pedonali ed i sentieri (LPS), richiede la designazione di servizi tecnici competenti che fungano da interlocutori all’interno dell’amministrazione (art. 16). Il diritto di ricorso di autorità e associazioni, previsto anche nella LPS, viene limitato a Cantoni, Comuni e organizzazioni private specializzate d’importanza nazionale riconosciute dal Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC; art. 17).

La quinta sezione, relativa alle disposizioni transitorie e finali, fissa un termine di cinque anni entro cui i Cantoni sono tenuti a provvedere alla stesura dei piani delle reti ciclabili (art. 18) basandosi su quelli esistenti. Non sono necessarie ulteriori disposizioni transitorie.

Il progetto ha richiesto anche l’aggiornamento per motivi giuridici della vigente LPS, in particolare riguardo a scopo, informazione, sostegno di organizzazioni private specializzate e diritto di ricorso, e la precisazione del concetto di «sede stradale» nell’articolo 6 della legge federale sulle strade nazionali (LSN).

2. Svolgimento della procedura di consultazione

Il DATEC ha svolto la consultazione dal 13 maggio al 10 settembre 2020. Al 30 settembre 2020, data di chiusura redazionale del presente rapporto, erano pervenuti complessivamente 102 pareri.

Alla consultazione hanno preso parte 26 Cantoni, la DCPA e 6 dei partiti rappresentati nell’Assemblea federale. Si sono inoltre espresse 4 associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle re-