Rapporto sui risultati

Consultazione 2020/24: Legge federale sulle vie ciclabili · 22 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 15Fedlex · Rapporto sui risultati

4.6. Considerazione di altri interessi (art. 11 legge sulle ciclovie)

Diversi partecipanti chiedono di menzionare altri interessi e attività, quali i piani settoriali della Confederazione (Flughafen Zürich), i sentieri e i percorsi pedonali (organizzazioni escursionistiche), l’accesso e la sicurezza delle persone disabili (Inclusion Handicap), la silvicolutra (Cantone AI) nonché la fauna locale e la tutela della fauna selvatica a integrazione della protezione della natura (Cantone BE).

economiesuisse ritiene che non si tenga sufficientemente conto della pianificazione urbanistica e dei trasporti, con cui quella delle reti ciclabili non può certo essere in contraddizione.

Alcuni partecipanti propongono di eliminare del tutto l’articolo 11 ritenendo ovvio il coordinamento di tutti questi interessi e attività (Cantoni ZH e SG nonché Conferenza Bici Svizzera). Stando alla Federazione svizzera degli urbanisti si dovrebbe utilizzare il termine generale pianificazione territoriale invece di pianificazione urbanistica e dei trasporti.

4.7. Consulenza a Cantoni, Comuni e terzi (art. 13 legge sulle ciclovie)

Diversi partecipanti ritengono imperativa la fornitura di strumenti specifici da parte della Confederazione (Sciopero per il clima FR; Pro Velo Svizzera; Fondazione per la protezione ambientale pratica Svizzera; Fondazione svizzera per l’energia e Associazione traffico e ambiente).

La Federazione svizzera dei patriziati chiede che oltre a Cantoni e Comuni siano espressamente menzionati anche i patriziati.

4.8. Sostegno di organizzazioni private specializzate (art. 15 legge sulle ciclovie)

Numerosi partecipanti sono contrari ai contributi federali per attività di organizzazioni private (PLR,

UDC, Federazione svizzera dei patriziati; Centre Patronal; Schweizerischer Verband für Landtechnik e strasseschweiz). Per altri si può prendere in considerazione un tale sostegno solo se non è sancito alcun diritto di ricorso delle associazioni ai sensi dell’articolo 17 della legge sulle ciclovie (economiesuisse e Flughafen Zürich).

L’Automobile Club Svizzero richiede che nel rapporto per l’avvio della procedura di consultazione vengano precisate le organizzazioni private specializzate, l’Assicurazione svizzera contro gli infortuni propone di stralciare l’aggettivo «private». Poiché nel rapporto è stata portata a esempio l’organizzazione specializzata Pro Velo Svizzera, diverse organizzazioni auspicano di essere anch’esse espressamente menzionate, in particolare l’Associazione traffico e ambiente (sostenuta da Unione sindacale svizzera, Sciopero per il clima FR e Fondazione svizzera per l’energia), l’International Mountain Bicycling Association e Swiss Cycling.

4.9. Ulteriori condizioni per i servizi tecnici (art. 16 legge sulle ciclovie)

Alcuni partecipanti chiedono di definire nella legge o nel rapporto per l’avvio della procedura di consultazione i requisiti di qualifica degli esperti dei servizi tecnici (Cantone UR; Allianz Bewegung Sport Gesundheit; SvizzeraMobile e Cycla.).

Oltre ai Cantoni, devono costituire un servizio tecnico anche i Comuni con più di 20 000 abitanti (Cantone TI e Pro Velo Svizzera). L’attuazione deve avvenire entro tre anni (Pro Velo Svizzera e Svizzera-Mobile). Il Cantone ZH consiglia di fissare i requisiti contenutistici dei servizi in base al documento specifico della Conferenza Bici Svizzera2.

Il Cantone AG propone di sancire l’istituzione di servizi tecnici sotto forma di formulazione potestativa e di illustrare meglio il testo legislativo nel rapporto per l’avvio della procedura di consultazione.

2 Conferenza Bici Svizzera, Velofachstellen – Aufgaben und Organisation, Bienne 2012