Rapporto sui risultati

Consultazione 2020/24: Legge federale sulle vie ciclabili · 22 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 16Fedlex · Rapporto sui risultati

4.10. Controversa legittimazione a ricorrere (art. 17 legge sulle ciclovie)

Numerosi partecipanti respingono la possibilità di ricorso per le organizzazioni specializzate, sia nella legge sulle ciclovie sia nella LPS (Cantoni AI e SZ, PLR, UDC; economiesuisse; Società Svizzera degli Impresari-Costruttori; Genève Aéroport; Automobile Club Svizzero; Centre Patronal; Flughafen Zürich; Schweizerischer Verband für Landtechnik e strasseschweiz); Berner Wald vorrebbe ammetterla solo per le associazioni direttamente interessate.

Due partecipanti vorrebbero ampliare la cerchia delle organizzazioni autorizzate a presentare ricorso anche a quelle non specifiche del settore (Chambre de commerce, d’industrie et des services de Genève; Bosco Svizzero). Inclusion Handicap ritiene opportuno che le organizzazioni dei disabili siano autorizzate a ricorrere non solo, come oggi, in caso di progetti concreti, ma già al momento della pianificazione.

Il Cantone GR chiede che la legittimazione a ricorrere non si applichi alle decisioni cantonali relative ai contributi per impianti ciclabili.

Le organizzazioni escursionistiche ritengono troppo restrittiva la limitazione a decisioni delle autorità cantonali o federali; occorre poter ricorrere anche contro decisioni di autorità comunali.

4.11. Termine per la stesura dei piani (art. 18 legge sulle ciclovie)

Le opinioni in merito al periodo di transizione sono divergenti: mentre alcuni chiedono un termine di tre anni (Pro Velo Svizzera e Touring Club Svizzera), soprattutto alcuni Cantoni sono per un periodo più lungo perché l’attuazione della legge richiede anche un adeguamento delle ordinanze cantonali (Cantoni SZ, GL e VS). Sono proposti termini concreti di 10 (Cantoni AG e BL) o 15 anni (Unione svizzera delle arti e mestieri).

4.12. Altre osservazioni e richieste relative alla legge sulle ciclovie e al rapporto

Le osservazioni e richieste di seguito non si riferiscono direttamente a singoli articoli della legge.

Spesso non è possibile costruire vie ciclabili lungo i corsi d’acqua per via delle disposizioni sulla protezione delle acque. Occorre tenere conto di questo tema nel progetto o nell’ordinanza che seguirà (Cantoni ZH e TI nonché Conferenza Bici Svizzera).

La mobilità ciclistica non deve essere considerata separatamente, ma deve essere integrata nel sistema globale dei trasporti (Associazione svizzera dei trasportatori stradali).

L’ampliamento della rete ciclabile deve avvenire per quanto possibile su tratti esistenti (Schweizerischer Verband für Landtechnik) e non a spese del traffico stradale motorizzato (Automobile Club Svizzero).

Nel progetto mancherebbero indicazioni sull’uso della bicicletta al di fuori delle reti ciclabili (Pro Natura) e non si dedicherebbe sufficiente attenzione al tema delle e-bike (Federazione svizzera dei patriziati).

Il progetto deve affrontare le ripercussioni dell’ulteriore consumo di suolo (Cantone AG) e i conflitti di interessi con i proprietari di terreni privati (Cantone SZ).

L’articolo 10 capoverso 2 LPT deve essere integrato come segue: […] sulla protezione della natura e del paesaggio nonché le organizzazioni specializzate di cui all’articolo 14 legge sui percorsi pedonali ed i sentieri e all’articolo 17 della legge sulle ciclovie (organizzazioni escursionistiche).

L’articolo 43 LCStr sulla separazione della circolazione deve essere adeguato (Cantone VD) e per le regioni turistiche occorre prevedere un limite di velocità ridotto a 30 km/h nei fine settimana (privato).

4.13. Modifiche della legge sui percorsi pedonali ed i sentieri (LPS)

Diversi partecipanti si sono espressi anche a proposito delle modifiche apportate alla LPS.