Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/33: Modifica dell'Ordinanza sull'assicurazione malattia (OAMal) e dell'Ordinanza sulle prestazioni (OPre); Autorizzazione dei podologi come fornitori di prestazioni nel quadro dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS); contributo ai costi ospedalieri · 14 pagine

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II. Parte speciale

Commento alle singole disposizioni dell’ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal)

Articolo 46 OAMal In generale

I podologi SSS vengono inseriti nel catalogo delle persone che dispensano cure su prescrizione medica a carico dell’assicurazione malattie ed esercitano in nome e per conto proprio.

Articolo 50c OAMal Podologi

I podologi devono essere autorizzati in virtù del diritto cantonale. Questa condizione è contenuta nella frase introduttiva, poiché la menzione di essa allʼarticolo 46 capoverso 2 OAMal dovrà essere eliminata nel quadro della modifica dellʼOAMal concernente la modifica delle condizioni d’autorizzazione delle persone che dispensano cure previa prescrizione medica11.

La condizione di base per l’autorizzazione dell’attività a carico dell’AOMS è il possesso di un titolo di studio riconosciuto come podologo SSS di una scuola specializzata superiore o di un titolo professionale ritenuto equipollente (lett. a).

In aggiunta è richiesta anche un’attività pratica di due anni (con una percentuale lavorativa del 100 %) da svolgere, dopo il conseguimento di un diploma di formazione riconosciuto, presso un podologo autorizzato, unʼorganizzazione di podologia o un’altra struttura (in un ospedale, presso unʼorganizzazione di cure o d’aiuto a domicilio o in una casa di cura). In ogni caso questa attività deve essere svolta sotto la direzione di un podologo che adempie le condizioni d’autorizzazione stabilite nell’ordinanza (lett. b).

Articolo 52d OAMal Organizzazioni di podologia

Analogamente alle organizzazioni di altri fornitori di prestazioni, vengono inserite anche le organizzazioni di podologia. Anche in questo caso le prestazioni devono essere dispensate da persone che adempiono le condizioni d’autorizzazione di cui all’articolo 50c OAMal.

La disposizione riguardante la partecipazione a misure di controllo di qualità di cui all’articolo 77 OAMal, prevista per le altre organizzazioni secondo gli articoli 51-52c OAMal, non è recepita poiché dovrà essere abrogata nel quadro dell’attuazione della modifica della LAMal del 21 giugno 2019 concernente il rafforzamento della qualità e dell’economicità, così come per le altre organizzazioni di cui agli articoli da 51 a 52c OAMal.

Disposizione transitoria

I podologi costituiscono una nuova categoria di fornitori di prestazioni. Pertanto, con l’entrata in vigore della nuova normativa non si potrà esigere immediatamente che l’attività pratica di due anni da svolgere dopo il conseguimento del diploma di formazione riconosciuto si tenga sotto la direzione di un podologo autorizzato secondo l’articolo 50c lettera b OAMal. Quindi, per valutare il rispetto del requisito dei due anni di attività pratica di cui all’articolo 50c lettera b OAMal, si dispone in via transitoria che ai podologi che al momento dell’entrata in vigore della modifica svolgono un’attività pratica, in nome proprio o come dipendenti, sia riconosciuta lʼattività pratica svolta prima dell’entrata in vigore della modifica e due anni dopo la stessa. In tal modo, i podologi che al momento dell’entrata in vigore della nuova normativa avevano esercitato la professione per due anni dopo aver conseguito il diploma e quelli che al momento dell’entrata in vigore della modifica non avevano concluso l’attività pratica di due anni, ma l’hanno svolta entro due anni dal conseguimento del diploma, vengono autorizzati all’esercizio della professione, anche se le relative condizioni di cui all’articolo 50c lettera b numeri 1-3 OAMal non sono adempiute. Se i due anni di attività pratica non sono svolti entro il termine di transizione, per il tempo residuo dopo la sua scadenza si applicano le condizioni di cui all’articolo 50c lettera b OAMal.

11 www.ufsp.admin.ch > Assicurazioni > Assicurazione malattie > Progetti di revisione in corso > Modifiche OAMal e OPre concernenti la psicoterapia psicologica, le levatrici e le persone che dispensano cure previa prescrizione medica.