Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/33: Modifica dell'Ordinanza sull'assicurazione malattia (OAMal) e dell'Ordinanza sulle prestazioni (OPre); Autorizzazione dei podologi come fornitori di prestazioni nel quadro dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS); contributo ai costi ospedalieri · 14 pagine

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Autorizzazione dei podologi come fornitori di prestazioni nel quadro dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS)

I. Parte generale

1 Situazione iniziale

1.1 Contesto

Con la mozione Fridez 12.3111 «LAMal. Riconoscimento delle prestazioni dei podologi diplomati per le cure dispensate ai pazienti diabetici», il Consiglio federale è stato incaricato di inserire nell’elenco delle prestazioni secondo la legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) le cure dispensate su prescrizione medica dai podologi alle persone affette da diabete.

Nel suo parere del 23 maggio 2012, il Consiglio federale si è detto disponibile a soddisfare la richiesta dell’autore della mozione e a esaminare quali disposizioni dell’ordinanza del DFI del 29 settembre 1995 sulle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (ordinanza sulle prestazioni, OPre; RS 832.112.31) vanno adeguate in modo da limitare la presa a carico da parte dell’AOMS ai soli specialisti provvisti delle relative qualifiche e, se necessario, da includere i podologi nell’elenco dei fornitori di prestazioni di cui agli articoli 46 e seguenti dell’ordinanza del 27 giugno 1995 sull’assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102).

Un’altra mozione presentata dallo stesso autore (14.4013 «LAMal. Rimborso delle prestazioni fornite su prescrizione medica da podologi diplomati») proponeva di incaricare il Consiglio federale di estendere le prestazioni di pedicure su prescrizione medica ad altre patologie. La mozione è stata respinta dalla Camera prioritaria. Il suo accoglimento sarebbe stato in contraddizione con la procedura di domanda in essere e con la valutazione secondo i criteri di efficacia, appropriatezza ed economicità (art. 32 LAMal) in essa compresa.

1.2 Normativa vigente relativa a pedicure curativa e pedicure medica nel quadro dell’assicu-

razione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS)

È necessario distinguere tra la pedicure effettuata nell’ambito di cure d’igiene corporale e la pedicure medica. La pedicure effettuata da infermieri nel contesto dell’igiene corporale è una cura di base generale per pazienti dipendenti (art. 7 cpv. 2 lett. c n. 1 OPre), quali per esempio persone con problemi di vista o con manualità o mobilità insufficienti. Per eseguirla non è richiesta alcuna qualifica particolare.

La pedicure medica riguarda i soggetti che per motivi medici necessitano di una cura dei piedi particolarmente specializzata da parte di professionisti della salute appositamente qualificati. Si è in presenza di suddetti motivi medici o rischi elevati in caso di insufficienza arteriosa o ridotta sensibilità ai piedi, di sistema immunitario indebolito o di diatesi emorragica come conseguenza di diverse patologie.

Oggi la pedicure medica per i pazienti diabetici rientra nelle prestazioni di cura che possono essere effettuate da infermieri, organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio, ospedali o case di cura a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) (art. 7 cpv. 2 lett. b n. 10 OPre). Per la fornitura di queste prestazioni, le organizzazioni possono ricorrere a podologi. Lo stesso vale per le prestazioni podologiche eseguite nell’ambito di una degenza ospedaliera o in una casa di cura. Attualmente la pedicure medica dispensata in presenza di altre patologie non è una prestazione obbligatoria.

I podologi specializzati in pedicure oggi non rientrano tra i fornitori di prestazioni che possono dispensare cure a carico dell’AOMS previa prescrizione medica (art. 46 segg. OAMal).

1.3 Contesto della pedicure medica fornita a pazienti diabetici

Il diabete mellito è una patologia cronica caratterizzata da elevate concentrazioni di glucosio nel sangue a causa di una carenza assoluta o relativa di insulina. I danni tardivi possono interessare nervi periferici e vasi sanguigni. Le conseguenti malattie secondarie, quali infarto, ictus, insufficienza renale, perdita della vista e amputazione dei piedi provocate dalla sindrome del piede diabetico riducono la qualità e l’aspettativa di vita dei soggetti colpiti.