Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/33: Modifica dell'Ordinanza sull'assicurazione malattia (OAMal) e dell'Ordinanza sulle prestazioni (OPre); Autorizzazione dei podologi come fornitori di prestazioni nel quadro dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS); contributo ai costi ospedalieri · 14 pagine

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diversi attori, in particolare ai fornitori di prestazioni, alle associazioni professionali e ai Cantoni, sviluppare e attuare strutture assistenziali o programmi di cura ottimizzati nonché misure di garanzia della qualità. Per rafforzare e promuovere lo sviluppo della qualità delle prestazioni mediche, la modifica della LAMal del 21 giugno 20195 concernente il rafforzamento della qualità e dell’economicità, per la cui attuazione il Consiglio federale ha avviato il 6 marzo 2020 la procedura di consultazione relativa a una modifica dell’OAMal6, prevede in aggiunta che le federazioni dei fornitori di prestazioni e degli assicuratori stipulino accordi contrattuali per la promozione della qualità validi in tutta la Svizzera. In questo modo è possibile fissare misure vincolanti di miglioramento della qualità.

2.2 Portata della nuova normativa

La nuova normativa proposta riguardante la pedicure medica dispensata da podologi include i seguenti elementi:

• autorizzazione nell’OAMal dei podologi SSS come fornitori di prestazioni che esercitano in nome e per conto proprio previa prescrizione medica;

• definizione nell’OPre di requisiti per il rimborso delle prestazioni di pedicure medica in termini di garanzia del valore terapeutico e dell’economicità.

Per garantire un’assistenza adeguata ed evitare un aumento del volume delle prestazioni, si deve limitare il numero massimo di terapie annue.

2.3 Condizioni per l’autorizzazione dei podologi

La condizione di base per l’autorizzazione dell’attività a carico dell’AOMS è il possesso di un titolo di studio riconosciuto come podologo SSS, conseguito in una scuola specializzata superiore (SSS) secondo il programma quadro d’insegnamento per il ciclo di formazione «podologia SSS» del 12.11.2010.7 Prima del 2010 i titoli conseguiti erano quelli di «Dipl. Podologin/Podologe SPV» (diploma dell’associazione «Schweizerischer Podologen-Verband SPV») o di «pédicure/pédicure-podologue» (diploma cantonale Vaud/Ginevra). Le persone in possesso di tali diplomi sono oggi autorizzate, in base al programma quadro d’insegnamento, a utilizzare il titolo «podologa dipl. SSS», «podologo dipl. SSS»8.

Non sono invece né formati né autorizzati a trattare in nome proprio pazienti a rischio, e pertanto vanno distinti dalla categoria precedente, coloro che hanno concluso una formazione professionale di base: podologi AFC con attestato federale di capacità secondo la struttura formativa odierna ovvero podologi SPV (certificato di capacità dell’associazione «Schweizerischer Podologen-Verband SPV») o podologi FSP (certificato dell’associazione «Fachverband Schweizerischer Podologen» [FSP], Feusi) secondo il diritto anteriore, che hanno svolto una formazione professionale di base di tre anni per la pedicure generale.

Le ulteriori condizioni prevedono che i podologi siano autorizzati in virtù del diritto cantonale, esercitino in nome e per conto proprio e abbiano svolto un’attività pratica di due anni dopo la conclusione della formazione professionale.

2.4 Organizzazioni di podologia

Le organizzazioni di podologia rispondono all’esigenza di una fornitura di prestazioni moderna. Analogamente alle organizzazioni di altri fornitori di prestazioni, anch’esse vengono ora inserite nell’OAMal. I professionisti che operano al loro interno devono soddisfare le condizioni per l’autorizzazione elencate

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6 www.bag.admin.ch > Assicurazioni > Assicurazione malattie > Progetti di revisione in corso > Modifica di LAMal e OAMal: rafforzamento della qualità e dell’economicità

7 Programma quadro d’insegnamento per i cicli di formazione delle scuole specializzate superiori di podologia con il titolo legalmente protetto «podologa dipl. SSS», «podologo dipl. SSS». Approvato dall’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT, oggi Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione SEFRI) il 12.11.2010. Questo programma quadro d’insegnamento, di cui allʼordinanza del DEFR concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori (OERic-SSS), sarà valido al massimo fino al 2022.

8 Dipl. Podologin HF, Dipl. Podologe HF; Podologue diplòmée ES, Podologue diplômé ES