Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/33: Modifica dell'Ordinanza sull'assicurazione malattia (OAMal) e dell'Ordinanza sulle prestazioni (OPre); Autorizzazione dei podologi come fornitori di prestazioni nel quadro dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS); contributo ai costi ospedalieri · 14 pagine
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al punto 2.3.
2.5 Requisiti delle prestazioni
Le prestazioni di pedicure medica dispensate dai podologi su prescrizione medica vengono rimunerate solo per i pazienti con una neuropatia e/o un’angiopatia accertate (secondo il documento «Eckwerte des Fuss-Managements bei Typ 2 – Diabetes mellitus in der Grundversorgung» della Società svizzera di endocrinologia e diabetologia). Le prestazioni podologiche specifiche soggette a rimunerazione sono indicate nell’OPre. Inoltre, per evitare un aumento ingiustificato del volume delle prestazioni, vengono fissati limiti quantitativi annui per ogni gruppo a rischio.
2.6 Tariffazione
In base al principio dell’autonomia tariffale, la tariffa per le prestazioni di podologia va concordata tra le parti, vale a dire tra podologi e assicuratori, in unʼapposita convenzione tariffale.
2.7 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
L’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) tra Svizzera e Unione europea (UE) impone un coordinamento tra i sistemi di sicurezza sociale dei singoli Stati, ma non ne prevede l’armonizzazione. Le parti contraenti possono inoltre determinare autonomamente la struttura, il campo d’applicazione personale, le modalità di finanziamento e l’organizzazione dei propri sistemi di sicurezza sociale.
In aggiunta, l’allegato III dell’ALC disciplina il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali, per facilitare ai cittadini degli Stati membri dell’UE e della Svizzera l’accesso e l’esercizio di un’attività economica. I podologi non sono tuttavia contenuti nell’allegato III e non esiste una formazione in podologia armonizzata a livello dell’UE.
Le persone in possesso di titoli di studio esteri possono chiederne il riconoscimento presso la Croce Rossa Svizzera.
La nuova disposizione riguardante un’attività pratica di due anni è compatibile con l’ALC. Tale condizione si applica già ad altri fornitori di prestazioni non mediche e può essere giustificata con l’interesse pubblico della garanzia della qualità del sistema sanitario svizzero. La normativa è altresì proporzionata, alla luce della recente giurisprudenza del Tribunale amministrativo federale in merito alla vigente disposizione derogatoria dell’articolo 55a capoverso 2 LAMal, secondo cui la libera circolazione delle persone può essere limitata per motivi di salute pubblica. Si può presupporre che il requisito supplementare dell’attività pratica di due anni verrebbe considerato dai tribunali giustificato e compatibile con l’ALC (decisione del TAF dell’8 marzo 2018, C-4852/2015 consid. 9.6.).
3 Ripercussioni
3.1 In generale
Migliorando l’accesso alla pedicure medica per le persone affette da diabete a rischio di sviluppare il piede diabetico, aumenta la qualità dell’assistenza sanitaria. Secondo lo studio9 commissionato dall’UFSP, oggi solo circa 20 000 delle persone affette da diabete ricorrono a pedicure medica, sebbene sarebbero invece tra 200 000 e 250 000 quelle ad averne bisogno, stando ai dati epidemiologici.
L’obbligo di assunzione delle prestazioni da parte dell’AOMS farà aumentare la domanda di prestazioni e di conseguenza dei relativi specialisti. Allo stato attuale, l’ottenimento delle prestazioni conseguente alla nuova normativa inizialmente sarà limitato, a causa del numero ridotto di professionisti della salute. In ragione della grande eterogeneità fra Cantoni in termini di disponibilità di professionisti qualificati in
9 Studio su mandato dell’UFSP: Anna Vettori, Thomas von Stokar, Vanessa Angst (INFRAS) in collaborazione con il prof. em. dott. Peter Diem (2018): Auswirkungen der Aufnahme von Podologinnen und Podologen als Leistungserbringer zulasten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (OKP), Berna: Ufficio federale della sanità pubblica