Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/33: Modifica dell'Ordinanza sull'assicurazione malattia (OAMal) e dell'Ordinanza sulle prestazioni (OPre); Autorizzazione dei podologi come fornitori di prestazioni nel quadro dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS); contributo ai costi ospedalieri · 14 pagine
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Commento alle singole disposizioni dell’ordinanza sulle prestazioni (OPre)
Sezione 6 (nuova): Podologia Articolo 11b OPre
Nel capoverso 1 si stabilisce che le prestazioni di pedicure medica dispensate da podologi (art. 50c OAMal) e da organizzazioni di podologia (art. 52d OAMal) possono essere assunte se dispensate a persone affette da diabete mellito e da una comprovata neuropatia o che hanno già avuto unʼulcera diabetica o subito unʼamputazione causata da diabete. In assenza di questi fattori di rischio, lʼAOMS non assume i costi della pedicure medica anche se il paziente è diabetico.
Le prestazioni di pedicure medica rimunerate sono: il controllo di piedi, pelle e unghie, le misure protettive (eliminazione incruenta di duroni, cura incruenta delle unghie), l’istruzione e la consulenza in merito alla cura di piedi/unghie/pelle e alla scelta delle scarpe e dei mezzi ortopedici ausiliari nonché la verifica della calzata delle scarpe. Le prestazioni speciali contenute nel programma quadro d’insegnamento per podologi SSS quali ortonissia (trattamento di unghie incarnite mediante apposizione di un apparecchio), ortesi e onicoplastica non sono soggette all’obbligo di assunzione della prestazione. Vengono dispensate solo di rado ed esulano dal contesto della pedicure medica per persone affette da diabete.
Il capoverso 2 definisce il numero di sedute assunte in funzione del rischio di sviluppare il piede diabetico. Questa suddivisione in gruppi di rischio segue quella della classificazione del piede secondo l’IWGDF (International Working Group on the Diabetic Foot), utilizzata anche dalla Società svizzera di endocrinologia e diabetologia (SSED) nel documento «Eckwerte des Fuss-Managements bei Typ 2 – Diabetes mellitus in der Grundversorgung» (non disponibile in italiano).
Il numero di sedute è limitato a:
- 2 all’anno per persone con diabete mellito con polineuropatia, senza arteriopatia obliterante periferica (AOP), con o senza deformità del piede (gruppi di rischio 1 e 2a secondo la classificazione del piede IWGDF);
- 4 all’anno per persone con diabete mellito con polineuropatia, con AOP, con o senza deformità del piede (gruppo di rischio 2b);
- 4 all’anno per persone con diabete mellito con precedente ulcera e/o amputazione (gruppi di rischio 3a e 3b).
Il numero di sedute è specificato per anno civile, al fine di semplificare la verifica delle prestazioni da parte dell’assicuratore. In questo modo nel primo anno di trattamento è possibile rimunerare il numero di sedute indicato anche nel caso in cui la prima prescrizione sia effettuata nel corso dell’anno. Questo può servire a coprire un eventuale maggiore fabbisogno iniziale di consulenza.
Nel capoverso 3 si stabilisce che serve una nuova prescrizione medica ogni anno, ma non necessariamente all’inizio dell’anno civile. La prescrizione annuale assicura che l’indispensabile controllo medico dei pazienti diabetici e dei loro piedi venga effettuato almeno una volta all’anno. La normativa non introduce pertanto alcuna consultazione medica supplementare.
La pedicure medica è una misura che in linea di principio deve essere protratta per tutta la vita, motivo per cui non sono previsti garanzie di assunzione dei costi o rapporti a giustificazione del proseguimento della terapia per gli assicuratori.
III. Entrata in vigore
Le modifiche entrano in vigore il (data).