Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/33: Modifica dell'Ordinanza sull'assicurazione malattia (OAMal) e dell'Ordinanza sulle prestazioni (OPre); Autorizzazione dei podologi come fornitori di prestazioni nel quadro dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS); contributo ai costi ospedalieri · 14 pagine

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pertanto precisare l’articolo 104 OAMal escludendo esplicitamente il giorno di dimissione dal conteggio dei giorni per i quali deve essere corrisposto il contributo ai costi di degenza ospedaliera. Questa integrazione permette di garantire un’applicazione uniforme di tutti i trattamenti ospedalieri.

L’esclusione del giorno di dimissione dal calcolo della durata della degenza ospedaliera si ripercuote sulle risorse dell’AOMS. In Svizzera, ogni anno circa 1,44 milioni di trattamenti sono effettuati in regime stazionario12. Da questa cifra si devono dedurre le degenze di minorenni, giovani adulti in formazione e donne esonerate dalla partecipazione ai costi in virtù dell’articolo 64 capoverso 7 LAMal: questi assicurati sono infatti esentati dal pagamento del contributo ai costi di degenza ospedaliera (art. 104 cpv. 2 OAMal). La somma annua totale incassata dagli assicuratori per il giorno di dimissione corrisponde a un importo inferiore ai 22 milioni di franchi.

Lettera b

La presente modifica esclude dal calcolo della durata della degenza ospedaliera anche i giorni di congedo. Questi ultimi sono contabilizzati se l’assicurato lascia l’ospedale per più di 24 ore e il letto rimane prenotato. Il numero di giorni di congedo da dedurre dalla durata della degenza si ottiene dividendo il numero di ore di assenza per 24, arrotondato per difetto. A titolo esemplificativo, alla degenza di un assicurato che lascia l’ospedale il 13 gennaio alle ore 10.00 e vi fa ritorno il 14 gennaio alle ore 20.00 sarà dedotto un giorno di congedo. Questa è la prassi seguita già oggi dagli assicuratori.

III. Entrata in vigore

La presente modifica dell’articolo 104 OAMal entra in vigore il (data). Il nuovo disciplinamento si applica anche ai trattamenti ospedalieri in essere al momento dell’entrata in vigore se il giorno di dimissione o di congedo cade dopo il (data). Se il congedo è iniziato prima di tale data, è contabilizzato soltanto a partire dal (data) alle ore 00:00.

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