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Consultazione 2020/45: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (misure di contenimento dei costi - 2° pacchetto) · 15 pagine
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Assicurazione malattie LF (Misure di contenimento dei costi – Pacchetto 2)
Allegato (cifra II)
Modifica di altri atti normativi
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Legge federale del 19 giugno 19599 sull’assicurazione per l’invalidità
Art. 14 Estensione dei provvedimenti sanitari e presupposti per l’assunzione delle
spese per le prestazioni
1I provvedimenti sanitari comprendono:
a. le terapie ambulatoriali o ospedaliere, con i relativi esami, e le cure in ospedale eseguite:
1. dal medico,
2. dal chiropratico,
3. da persone che effettuano prestazioni previa prescrizione o indicazione di un medico o di un chiropratico;
b. le cure mediche ambulatoriali;
c. le analisi, i medicamenti, i mezzi e gli apparecchi diagnostici e terapeutici prescritti dal medico o, nei limiti stabiliti dal Consiglio federale, dal chiropratico;
d. i provvedimenti di riabilitazione medica eseguiti o prescritti dal medico;
e. la degenza in ospedale secondo lo standard del reparto comune;
f. la prestazione effettuata dal farmacista al momento di fornire i medicamenti prescritti secondo la lettera c;
g. le spese di trasporto necessarie dal profilo medico.
2Ai provvedimenti sanitari si applica per analogia l’articolo 32 LAMal10. L’efficacia deve essere comprovata secondo metodi scientifici; nel caso delle malattie rare, si tiene conto della frequenza della loro comparsa.
3L’assicurazione non assume le spese per i provvedimenti logopedici.
4La decisione di concedere cure sanitarie ambulatoriali o ospedaliere deve tenere adeguatamente conto della proposta del medico curante e delle condizioni personali dell’assicurato.
9 RS 831.20
10 RS 832.10