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Consultazione 2020/45: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (misure di contenimento dei costi - 2° pacchetto) · 15 pagine

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Assicurazione malattie LF (Misure di contenimento dei costi – Pacchetto 2)

Allegato (cifra II)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 19 giugno 19599 sull’assicurazione per l’invalidità

Art. 14 Estensione dei provvedimenti sanitari e presupposti per l’assunzione delle

spese per le prestazioni

1I provvedimenti sanitari comprendono:

a. le terapie ambulatoriali o ospedaliere, con i relativi esami, e le cure in ospedale eseguite:

1. dal medico,

2. dal chiropratico,

3. da persone che effettuano prestazioni previa prescrizione o indicazione di un medico o di un chiropratico;

b. le cure mediche ambulatoriali;

c. le analisi, i medicamenti, i mezzi e gli apparecchi diagnostici e terapeutici prescritti dal medico o, nei limiti stabiliti dal Consiglio federale, dal chiropratico;

d. i provvedimenti di riabilitazione medica eseguiti o prescritti dal medico;

e. la degenza in ospedale secondo lo standard del reparto comune;

f. la prestazione effettuata dal farmacista al momento di fornire i medicamenti prescritti secondo la lettera c;

g. le spese di trasporto necessarie dal profilo medico.

2Ai provvedimenti sanitari si applica per analogia l’articolo 32 LAMal10. L’efficacia deve essere comprovata secondo metodi scientifici; nel caso delle malattie rare, si tiene conto della frequenza della loro comparsa.

3L’assicurazione non assume le spese per i provvedimenti logopedici.

4La decisione di concedere cure sanitarie ambulatoriali o ospedaliere deve tenere adeguatamente conto della proposta del medico curante e delle condizioni personali dell’assicurato.

9 RS 831.20

10 RS 832.10