Progetto
Consultazione 2020/45: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (misure di contenimento dei costi - 2° pacchetto) · 15 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 7Fedlex · Progetto
Assicurazione malattie LF (Misure di contenimento dei costi – Pacchetto 2)
3terI fornitori di prestazioni devono trasmettere le fatture al debitore della rimunerazione per via elettronica. Su richiesta dell’assicurato trasmettono gratuitamente la fattura in forma cartacea. Per la trasmissione elettronica delle fatture, i fornitori di prestazioni e gli assicuratori o le loro federazioni convengono uno standard uniforme valido in tutta la Svizzera. In caso di mancato accordo tra le parti, lo standard è stabilito dal Consiglio federale.
Art. 42a cpv. 2 - 3
2La tessera d’assicurato è utilizzata per la fatturazione delle prestazioni secondo la presente legge.
2bisPuò essere utilizzata come:
a. strumento d’identificazione secondo l’articolo 7 capoverso 2 LCIP5;
b. strumento d’identificazione per le comunicazioni con gli assicuratori.
2terAl di fuori del campo d’applicazione della presente legge, la tessera d’assicurato può essere utilizzata unicamente se una base legale formale lo prevede e se lo scopo dell'utilizzazione e le persone autorizzate a utilizzarla sono definiti.
3Il Consiglio federale disciplina il formato della tessera d’assicurato. Può prevedere che, su richiesta dell’assicurato, la tessera sia rilasciata anche in forma elettronica. Sentite le cerchie interessate, il Consiglio federale disciplina la consegna della tessera da parte degli assicuratori nonché le disposizioni tecniche e organizzative da applicare.
Art. 48a Convenzioni tariffali con reti di cure coordinate
1Le parti alla convenzione fissano importi forfettari secondo l’articolo 43 capoverso 3 per rimunerare:
a. le prestazioni dispensate dalle reti di cure coordinate;
b. il coordinamento delle prestazioni da parte delle reti di cure coordinate.
2Con la rimunerazione ai sensi del capoverso 1 sono tacitate tutte le pretese della rete di cure coordinate riguardo alle prestazioni secondo la presente legge.
Art. 52 cpv. 1, periodo introduttivo
1Sentite le competenti commissioni e conformemente ai principi di cui agli articoli 32 e 43 capoverso 6:
Art. 52b Restituzioni
1Nel fissare i prezzi dei medicamenti di cui all’articolo 52 capoverso 1 lettera b, l’UFSP può obbligare i titolari dell’omologazione, sempreché sia necessario per rispettare i principi di cui all’articolo 32, a restituire una parte del prezzo del medicamento: