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Consultazione 2020/45: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (misure di contenimento dei costi - 2° pacchetto) · 15 pagine

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Assicurazione malattie LF (Misure di contenimento dei costi – Pacchetto 2)

Art. 40b Principio per l’assunzione dei costi

1L’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume i costi delle prestazioni di cui agli articoli 25-31 unicamente se:

a. le prestazioni sono fornite dalla prima consulenza;

b. le prestazioni sono fornite da un altro fornitore di prestazioni, al quale la prima consulenza ha inviato l’assicurato.

2Il requisito dell’invio non si applica ai casi d’urgenza.

3Per sottoporsi a esami e trattamenti in Svizzera, gli assicurati che risiedono in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda o in Norvegia devono essere inviati dalla loro prima consulenza.

4Il Consiglio federale disciplina le modalità dell’invio e le altre deroghe al requisito dell’invio.

Art.40c Rimunerazione della prima consulenza

1L’assicuratore rimunera i fornitori di prestazioni con un importo forfettario annuo per ogni assicurato per cui fungono da prima consulenza.

2Il fornitore di prestazioni ha diritto all’importo forfettario anche se l’assicurato non ricorre alle sue prestazioni.

3Il Consiglio federale stabilisce l’ammontare dell’importo forfettario, sentiti i partner tariffali.

4Il Consiglio federale designa le prestazioni coperte dall’importo forfettario.

Art. 40d Scelta del fornitore di prestazioni e assunzione dei costi per gli esami

e i trattamenti ambulatoriali

1Se la prima consulenza invia l’assicurato a un altro fornitore di prestazioni per un esame o un trattamento ambulatoriale, l’assicurato ha la libera scelta tra i fornitori di prestazioni autorizzati e idonei all’esame e al trattamento della sua malattia. A sua volta, il fornitore di prestazioni scelto dall’assicurato può inviare quest’ultimo ad altri fornitori di prestazioni. L’assicuratore assume i costi secondo la tariffa valida per il fornitore di prestazioni scelto.

2Il capoverso 1 si applica per analogia in caso di deroga al requisito dell’invio per un esame o un trattamento ambulatoriale.

Art. 41, rubrica, cpv. 1, 1bis, 1ter, 2, 3bis, frase introduttiva, e 4

Scelta del fornitore di prestazioni e assunzione dei costi per gli esami e i trattamenti stazionari

1Se la prima consulenza invia l’assicurato in ospedale per un esame o un trattamento stazionario, l’assicurato ha la libera scelta tra gli ospedali che figurano nell’elenco del suo Cantone di domicilio o del Cantone di ubicazione dell’ospedale (ospedale figurante nell’elenco). I governi cantonali fissano le tariffe di riferimento per i trattamenti stazionari a scelta in altri Cantoni. L’assicuratore e il Cantone di domicilio rimunerano