Progetto

Consultazione 2020/45: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (misure di contenimento dei costi - 2° pacchetto) · 15 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 3Fedlex · Progetto

Assicurazione malattie LF (Misure di contenimento dei costi – Pacchetto 2)

1. al momento di fornire i medicamenti prescritti dal medico secondo la lettera b;

2. nell’ambito dei programmi di cui alla lettera i.

i. le prestazioni effettuate nell’ambito di programmi strutturati sotto la direzione di un medico.

Art. 32 cpv. 3

3Il Consiglio federale disciplina i particolari del riesame periodico dell’efficacia, dell’appropriatezza e dell’economicità, segnatamente la sua frequenza e la sua entità.

Art. 33 cpv. 3bis

3bisDesigna le prestazioni che possono essere fornite nell’ambito dei programmi strutturati sotto la direzione di un medico di cui all’articolo 25 capoverso 2 lettera i. Disciplina le condizioni che i programmi devono soddisfare. I programmi devono essere approvati dal DFI.

Art. 35 cpv. 2 lett. o

2Sono fornitori di prestazioni:

o. le reti di cure coordinate.

Art. 36b Reti di cure coordinate

1Una rete di cure coordinate è un’istituzione che:

a. fornisce le prestazioni di cui agli articoli 25-31 in modo ambulatoriale e coordinato; e

b. garantisce il coordinamento con altri fornitori di prestazioni lungo tutta la catena delle cure.

2Il Consiglio federale stabilisce le condizioni che devono soddisfare le reti di cure coordinate per essere autorizzate. Le condizioni di autorizzazione devono poter garantire la fornitura di prestazioni appropriate e di alto livello qualitativo.

3Le condizioni di autorizzazione comprendono:

a. i requisiti per il medico che dirige la rete;

b. il personale specializzato di cui deve disporre la rete;

c. i requisiti per le prestazioni che deve fornire la rete;

d. il coordinamento delle prestazioni lungo tutta la catena delle cure;

e. strumenti di gestione che contengano tutti i dati necessari per la valutazione dell’economicità e per la tariffazione;

f. la gestione elettronica della cartella clinica del paziente;