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Consultazione 2020/45: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (misure di contenimento dei costi - 2° pacchetto) · 15 pagine
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Assicurazione malattie LF (Misure di contenimento dei costi – Pacchetto 2)
Art. 18 cpv. 2septies
2septiesEssa gestisce i seguenti fondi:
a. il fondo per i controlli postdonazione di cui all’articolo 15b della legge dell’8 ottobre 20043 sui trapianti;
b. il fondo per le restituzioni di cui all’articolo 52b.
Titolo prima dell’art. 21
Sezione 4: Trasmissione di dati e statistiche
Art. 21 Dati degli assicuratori
1Gli assicuratori sono tenuti a trasmettere regolarmente all’UFSP i dati necessari per l’adempimento dei suoi compiti secondo la presente legge.
2I dati devono essere trasmessi in forma aggregata. La trasmissione deve permettere di ripartire i costi tra i singoli fornitori di prestazioni e per ciascuno di essi tra i Cantoni di domicilio degli assicurati curati. Il Consiglio federale può prevedere che debbano essere trasmessi inoltre i dati di ogni assicurato nel caso in cui i dati aggregati non siano sufficienti per l’adempimento dei seguenti compiti e i dati di ogni assicurato non possano essere raccolti in altro modo:
a. sorvegliare l’evoluzione dei costi secondo il tipo di prestazione e il fornitore di prestazioni nonché elaborare le basi decisionali per misure volte a contenere l’evoluzione dei costi;
b. analizzare gli effetti della legge e delle sue disposizioni d'esecuzione nonché elaborare le basi decisionali in vista di modifiche della legge e delle sue disposizioni d'esecuzione;
c. valutare la compensazione dei rischi;
d. valutare e verificare l’economicità e la qualità delle prestazioni nel settore dei medicamenti nonché nel settore dei mezzi e degli apparecchi diagnostici e terapeutici.
3L’UFSP è responsabile affinché nell’ambito dell’utilizzazione dei dati sia salvaguardato l’anonimato degli assicurati.
Art. 23, rubrica
Statistiche
Art. 25 cpv. 2 lett. h e i
2Queste prestazioni comprendono:
h. le prestazioni effettuate dai farmacisti: