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Consultazione 2020/45: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (misure di contenimento dei costi - 2° pacchetto) · 15 pagine
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Assicurazione malattie LF (Misure di contenimento dei costi – Pacchetto 2)
3Ogni Cantone stabilisce i propri obiettivi di costo al più tardi sei mesi prima dell’inizio dell’anno civile per il quale sono applicabili.
4Se un Cantone non stabilisce i propri obiettivi di costo tempestivamente, si applicano gli obiettivi di costo stabiliti dal Consiglio federale senza margine di tolleranza.
Art. 54d Misure nel caso di superamento degli obiettivi di costo
1Se in un anno gli aumenti effettivi dei costi superano gli obiettivi di costo stabiliti dal Cantone, i partner tariffali devono adeguare le convenzioni in modo da prevedere misure sufficienti a ridurre i costi. L’approvazione della convenzione tariffale adeguata è disciplinata dall’articolo 46 capoverso 4.
2Se i partner tariffali non riescono a trovare un accordo sulle misure di riduzione dei costi o convengono misure insufficienti per rispettare gli obiettivi di costo, il governo cantonale è autorizzato a disporre le seguenti misure:
a. stabilire tariffe ridotte;
b. stabilire riduzioni tariffali a seconda del volume delle prestazioni;
c stabilire, per le prestazioni mediche ambulatoriali non dispensate in un ospedale, tariffe scaglionate secondo la specialità e il genere del fornitore di prestazioni.
3Se in un anno gli aumenti effettivi dei costi relativi alle prestazioni di cui all’articolo 52 superano gli obiettivi di costo fissati dal Consiglio federale, il DFI può ridurre le tariffe e i prezzi come segue:
a. in generale;
b. a seconda del volume di prestazioni erogato in una o più categorie di prestazioni;
c. a seconda del volume di prestazioni erogato in uno o più gruppi terapeutici.
4Se durante un anno l'aumento effettivo dei costi relativi alle prestazioni oggetto di convenzioni tariffali approvate dal Consiglio federale giusta l’articolo 46 capoverso 4 e che prevedono tariffe uniformi a livello nazionale supera gli obiettivi di costo fissati dal Consiglio federale, i partner tariffali devono adeguare tali convenzioni in modo da prevedere misure sufficienti a ridurre i costi. L’approvazione della convenzione tariffale adeguata è disciplinata dall’articolo 46 capoverso 4. Se i partner tariffali non riescono a trovare un accordo sulle misure di riduzione dei costi o l’approvazione della convenzione è respinta con la motivazione che tali misure non sono sufficienti per rispettare gli obiettivi di costo, il DFI può emanare misure ai sensi del capoverso 2.
5Nelle loro misure le autorità competenti tengono conto segnatamente dell’evoluzione dei costi e dei risultati delle misure adottate negli anni precedenti nonché di eventi straordinari come le epidemie.
6I Cantoni comunicano le misure adottate all’UFSP. Esso le pubblica.
Variante 2 relativa all’art. 54d: disposizione obbligatoria anziché opzionale:
2[...], il governo cantonale dispone le seguenti misure: