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Consultazione 2020/45: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (misure di contenimento dei costi - 2° pacchetto) · 15 pagine
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Assicurazione malattie LF (Misure di contenimento dei costi – Pacchetto 2)
Art. 14bisRubrica e primo periodo
Concerne soltanto il testo francese
Art. 14terDesignazione delle prestazioni
1Il Consiglio federale stabilisce:
a. le condizioni di cui all’articolo 12 capoverso 3 per i provvedimenti sanitari d’integrazione;
b. le infermità congenite per le quali sono concessi provvedimenti sanitari secondo l’articolo 13;
c. le cure mediche per le quali sono assunte le spese.
Può prevedere che siano assunte le spese per provvedimenti sanitari d’integrazione di cui all’articolo 12 che non soddisfano le condizioni dell’articolo 14 capoverso 2, se questi provvedimenti sono necessari per l’integrazione. Determina la natura e l’entità dei provvedimenti.
3Può disciplinare il rimborso delle spese per medicamenti:
a. destinati a un impiego diverso da quello definito:
1. dalle informazioni professionali omologate dall’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici,
2. dalle indicazioni ammesse nell’elenco delle specialità o nell’elenco di cui al capoverso 5;
b. omologati in Svizzera ma che non figurano nell’elenco delle specialità o nell’elenco di cui al capoverso 5; o
c. non omologati in Svizzera.
4Può delegare al Dipartimento federale dell’interno (DFI) o all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) i compiti di cui ai capoversi 1, 3 e 3bis.
5L’Ufficio federale competente tiene un elenco dei medicamenti per la cura delle infermità congenite secondo l’articolo 13, se non sono già indicati nell’elenco delle specialità di cui all’articolo 52 capoverso 1 lettera b LAMal11, inclusi i prezzi massimi.
6Nel fissare il prezzo dei medicamenti di cui al capoverso 5, l’Ufficio federale competente può obbligare il titolare dell’omologazione a restituire una parte del prezzo del medicamento al Fondo di compensazione AI di cui all’articolo 79, sempreché sia necessario per rispettare i principi di cui all’articolo 32 LAMal.
7Il Consiglio federale disciplina:
a. le condizioni alle quali possono essere previste restituzioni secondo il capoverso 6;
b. il calcolo e le modalità della restituzione.
11 RS 832.10