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Consultazione 2020/45: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (misure di contenimento dei costi - 2° pacchetto) · 15 pagine

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Assicurazione malattie LF (Misure di contenimento dei costi – Pacchetto 2)

la loro quotaparte rispettiva giusta l’articolo 49a secondo la tariffa di riferimento, ma al massimo secondo la tariffa dell’ospedale curante. La tariffa di riferimento si basa sulla rimunerazione di un trattamento analogo in un ospedale figurante nell’elenco del Cantone di domicilio che fornisce un trattamento della qualità necessaria, in modo efficiente e vantaggioso.

1bisIl capoverso 1 si applica per analogia:

a. se il fornitore di prestazioni che ha inviato l’assicurato in un ospedale per un esame o un trattamento stazionario ha agito a sua volta nell’ambito di un invio;

b. in caso di deroga al requisito dell’invio per un esame o un trattamento stazionario.

1terI capoversi 1 e 1bissi applicano per analogia alle case per partorienti.

2Se assicurati che risiedono in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda o in Norvegia sono inviati in un ospedale in Svizzera per sottoporsi a una prestazione stazionaria, possono scegliere liberamente tra gli ospedali figuranti nell’elenco.

3bisSono considerati motivi di ordine medico secondo il capoverso 3 i casi d’urgenza o quelli in cui le prestazioni necessarie non sono dispensate:

4Abrogato

Art. 41a Limitazione della scelta del fornitore di prestazioni

1D’intesa con l’assicuratore, gli assicurati possono limitare la propria scelta ai fornitori di prestazioni, compresa la prima consulenza, designati dall’assicuratore secondo criteri finanziariamente più convenienti (art. 62 cpv. 1 e 3).

2Le prestazioni obbligatorie per legge sono comunque assicurate.

3L’assicuratore deve assumere solo i costi delle prestazioni effettuate o ordinate dai fornitori di prestazioni ai quali la persona assicurata ha limitato il suo diritto di scelta.

4L’assicuratore non deve assumere i costi delle prestazioni che sono effettuate o ordinate da altri fornitori di prestazioni, tranne nel caso in cui abbia conferito previamente la garanzia speciale o vi sia un caso d’urgenza. Deve conferire la garanzia speciale se la cura non è offerta dai fornitori di prestazioni da lui scelti.

Art. 41b

Art. 41a vigente

Art. 42 cpv. 2, secondo periodo, e 3ter

2[...] In deroga al capoverso 1, l’assicuratore è debitore:

a. della sua parte di rimunerazione in caso di trattamento stazionario;

b. della rimunerazione delle prestazioni, per le quali l’UFSP o il DFI hanno previsto una restituzione secondo l’articolo 52b capoverso 1 o 2.