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Consultazione 2020/45: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (misure di contenimento dei costi - 2° pacchetto) · 15 pagine
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Assicurazione malattie LF (Misure di contenimento dei costi – Pacchetto 2)
b. della demografia e della morbilità della popolazione residente;
c. del progresso medico-tecnico.
4Il diritto degli assicurati all'assunzione dei costi delle prestazioni assicurate è in ogni caso garantito.
5Gli effetti degli obiettivi di costo sull’evoluzione dei costi e della qualità sono verificati regolarmente.
Art. 54a Categorie di costi
1Il Consiglio federale attribuisce ogni singola categoria di prestazioni a una categoria di costi.
2I Cantoni possono adottare altre suddivisioni in seno a una categoria di costi stabilita dal Consiglio federale.
3Analisi, medicamenti, mezzi e apparecchi diagnostici e terapeutici nonché prestazioni per i quali i partner tariffali hanno stipulato convenzioni tariffali valide in tutta la Svizzera ai sensi dell’articolo 46 capoverso 4, che prevedono tariffe unitarie a livello nazionale, costituiscono categorie di costi a sé stanti.
4Il Consiglio federale può rinunciare ad attribuire a una categoria di costi le categorie di prestazioni che hanno uno scarso influsso sull’evoluzione globale dei costi.
Art. 54b Obiettivi di costo dei Cantoni
1Tenendo conto dei criteri di cui all’articolo 54 capoverso 3, ogni Cantone stabilisce i propri obiettivi di costo per:
a. la totalità delle prestazioni;
b. le singole categorie di costi.
2I Cantoni possono derogare agli obiettivi di costo stabiliti dal Consiglio federale per le categorie di costi (art. 54 cpv. 1 lett. b), purché si attengano all’obiettivo di costo cantonale globale, margine di tolleranza incluso, prescritto dal Consiglio federale (art. 54 cpv. 2 lett. a).
3Prima di stabilire gli obiettivi di costo e le categorie di costi, i Cantoni sentono i fornitori di prestazioni e gli assicurati.
4I Cantoni comunicano gli obiettivi di costo stabiliti all’UFSP. Esso ne verifica il raggiungimento e comunica il risultato ai Cantoni. L’UFSP pubblica i risultati in forma adeguata.
Art. 54c Termini e conseguenze in caso di inosservanza
1Il Consiglio federale stabilisce gli obiettivi di costo al più tardi 12 mesi prima dell’inizio dell’anno civile per il quale sono applicabili.
2Per le categorie di costi di cui all’articolo 54a capoverso 3, esso stabilisce gli obiettivi di costo al più tardi sei mesi prima dell’inizio dell’anno civile per il quale sono applicabili.