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Consultazione 2020/45: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (misure di contenimento dei costi - 2° pacchetto) · 15 pagine
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Assicurazione malattie LF (Misure di contenimento dei costi – Pacchetto 2)
a. all’assicuratore, su richiesta di quest’ultimo; o
b. al fondo per le restituzioni, su richiesta dell’UFSP.
2Il Consiglio federale può autorizzare il DFI a prevedere restituzioni secondo il capoverso 1 negli elenchi di cui all’articolo 52 capoverso 1 lettera a.
3Il Consiglio federale disciplina:
a. le condizioni alle quali possono essere previste restituzioni secondo il capoverso 1;
b. il calcolo e le modalità della restituzione;
c. la distribuzione tra gli assicuratori degli importi versati nel fondo per le restituzioni;
d. le spese amministrative del fondo per le restituzioni.
Art. 52c Deroga al diritto d’accesso ai documenti ufficiali
L’accesso ai documenti ufficiali secondo l'articolo 5 della legge del 17 dicembre 20046 sulla trasparenza è negato se concernono l’importo, il calcolo o le modalità delle restituzioni di cui all’articolo 52b.
Art. 53 cpv. 1
1Contro le decisioni dei governi cantonali secondo gli articoli 39, 41 capoverso 1, 45, 46 capoverso 4, 47, 48 capoversi 1-3, 51, 54d capoverso 2 e 55a può essere interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale.
Titolo prima dell’art. 54
Sezione 5 Misure destinate a contenere l’evoluzione dei costi
Art. 54 Obiettivi di costo
1Il Consiglio federale stabilisce la percentuale massima dell’aumento dei costi delle prestazioni (obiettivi di costo) secondo la presente legge rispetto all’anno precedente:
a. per la totalità delle prestazioni in Svizzera;
b. per le singole categorie di costi (art. 54a) in Svizzera.
2In base agli obiettivi di costo di cui al capoverso 1, stabilisce:
a. l’obiettivo di costo di ogni Cantone per la totalità delle prestazioni;
b. un margine di tolleranza uniforme per tutti i Cantoni, entro il quale essi sono autorizzati a discostarsi dagli obiettivi di costo di cui alla lettera a.
3Nel fissare gli obiettivi di costo e il margine di tolleranza, tiene conto segnatamente:
a. dell’evoluzione economica nonché dell’evoluzione complessiva dei salari e dei prezzi;