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Consultazione 2020/45: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (misure di contenimento dei costi - 2° pacchetto) · 15 pagine
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Assicurazione malattie LF (Misure di contenimento dei costi – Pacchetto 2)
almeno due anni senza essere in possesso di uno dei titoli di specializzazione richiesti all’articolo 40a capoverso 3 lettera a possono fungere da prima consulenza ai sensi dell’articolo 40a capoverso 3 se hanno acquisito in altro modo le conoscenze, attitudini e capacità specifiche al settore della medicina di famiglia.
3Le tariffe cantonali di riferimento per i trattamenti stazionari a scelta in altri Cantoni devono soddisfare i requisiti di cui all’articolo 41 capoverso 1bisal più tardi entro due anni dall’entrata in vigore della modifica del ….
4Se le parti non riescono a trovare un accordo sullo standard per la trasmissione elettronica delle fatture secondo l’articolo 42 capoverso 3terentro due anni dall’entrata in vigore della modifica del …, lo standard è stabilito dal Consiglio federale.
5Gli assicuratori devono mettere a disposizione dell’UFSP le basi statistiche per l’introduzione degli obiettivi di costo ai sensi degli articoli 54-54e al più tardi per il secondo anno dall’entrata in vigore della modifica del ….
Variante 2 relativa all’art. 54d: disposizione obbligatoria anziché opzionale:
6In caso di superamento degli obiettivi di costo, l’autorità competente è tenuta ad adottare misure secondo l’articolo 54d al più tardi per l’ottavo anno dall’entrata in vigore della modifica del ….
7Con l’entrata in vigore della modifica del …, gli importi restituiti dai titolari dell’omologazione al fondo in caso d’insolvenza in seguito al riesame dell’economicità dei medicamenti dell’elenco delle specialità secondo il secondo il diritto anteriore sono trasferiti nel fondo per le restituzioni di cui all’articolo 18 capoverso 2septieslettera b.
IV
1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2Essa è il controprogetto indiretto all’iniziativa popolare del 10 marzo 20208 «Per premi più bassi – Freno ai costi nel settore sanitario (Iniziativa per un freno ai costi)».
3Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
8 FF 2020 4282