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Consultazione 2020/45: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (misure di contenimento dei costi - 2° pacchetto) · 15 pagine
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Assicurazione malattie LF (Misure di contenimento dei costi – Pacchetto 2)
g. l’affiliazione a una comunità o comunità di riferimento certificata ai sensi dell’articolo 11 lettera a della legge federale del 19 giugno 20154 sulla cartella informatizzata del paziente (LCIP).
Inserire dopo il titolo della sezione 2
Art. 40a Prima consulenza
1Ogni assicurato deve scegliere un fornitore di prestazioni, che funga da prima consulenza.
2La prima consulenza svolge i seguenti compiti:
a. prestare consulenza all’assicurato in materia di salute;
b. valutare la necessità di un esame o di un trattamento;
c. valutare la necessità inviare l’assicurato a un altro fornitore di prestazioni.
3Possono fungere da prima consulenza:
a. i medici in possesso di uno dei seguenti titoli di specializzazione:
1. medicina interna generale,
2. pediatria,
3. medico generico;
b. gli istituti che dispensano cure ambulatoriali effettuate da medici, se i medici che vi lavorano soddisfano la condizione di cui alla lettera a;
c. le reti di cure coordinate.
4I Cantoni tengono un elenco dei fornitori di prestazioni che esercitano sul loro territorio disposti a fungere da prima consulenza (elenco cantonale delle prime consulenze). Pubblicano l'elenco in modo che gli assicurati possano consultarli in qualsiasi momento.
5I fornitori di prestazioni possono presentare al Cantone in cui esercitano una domanda di ammissione nell’elenco cantonale delle prime consulenze. Il Cantone decide in merito alla domanda e, se le condizioni di cui al capoverso 3 sono soddisfatte, inserisce il fornitore di prestazioni nell’elenco.
6L’assicurato sceglie liberamente la propria prima consulenza tra i fornitori di prestazioni che figurano in un elenco cantonale delle prime consulenze. Se il fornitore di prestazioni è disposto a svolgere tale funzione per l’assicurato, glielo conferma. L’assicurato trasmette la conferma al proprio assicuratore.
7Il Consiglio federale disciplina le condizioni alle quali:
a. l’assicurato può cambiare la prima consulenza;
b. l’assicuratore può designare una prima consulenza per gli assicurati che non ne hanno una.