Avamprogetto LE-UDSC
Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 47 pagine
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quella nuova dei debiti fiscali sorti prima dell’assunzione, per un periodo di due anni dalla comunicazione o dalla pubblicazione dell’assunzione.
Art. 26 Rinuncia alla riscossione dei tributi
L’UDSC può rinunciare a riscuotere i tributi se il dispendio legato alla riscossione appare sproporzionato rispetto al ricavo.
Art. 27 Esigibilità ed esecutività
1Il debito fiscale è esigibile dal momento in cui sorge.
2Il debito fiscale sorto condizionatamente diventa esigibile in caso di mancato rispetto delle condizioni legate alla relativa autorizzazione.
3Le decisioni relative al debito fiscale sono immediatamente esecutive; un eventuale rimedio giuridico non ha effetto sospensivo.
Art. 28 Modalità di pagamento
1Nella procedura elettronica, il debito fiscale deve essere pagato senza contanti. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni.
2L’UDSC stabilisce i termini di pagamento e le condizioni per le agevolazioni di pagamento.
Art. 29 Interessi
1Se il debito fiscale non viene pagato entro il termine stabilito, a partire dalla sua esigibilità è riscosso un interesse di mora.
2Il Consiglio federale disciplina:
a. l’importo al di sotto del quale non è riscosso alcun interesse di mora;
b. i casi nei quali l’UDSC rinuncia alla riscossione dell’interesse di mora.
3A contare dal momento del pagamento, l’UDSC versa gli interessi sugli importi riscossi a torto o non restituiti a torto. Non viene versato alcun interesse rimunerativo in caso di restituzione di prestazioni di garanzia.
4Il DFF stabilisce i tassi d’interesse.
Art. 30 Prescrizione
1Il debito fiscale si prescrive in cinque anni dalla fine dell’anno civile in cui è sorto.
2La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto di esazione.
3Essa è sospesa finché il debito fiscale è oggetto di una procedura di impugnazione o di un’esecuzione. È inoltre sospesa finché il debitore fiscale non può essere escusso in Svizzera.
4L’interruzione e la sospensione hanno effetto nei confronti di tutti i debitori fiscali.