Avamprogetto LE-UDSC
Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 47 pagine
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Art. 33 Tipi di garanzia
I crediti fiscali sono garantiti mediante una prestazione di garanzia. Se in tal modo non possono essere sufficientemente garantiti, l’UDSC emette un ordine di prestare garanzia o fa valere il diritto di pegno.
Sezione 2: Prestazione di garanzia
Art. 34
La forma della prestazione di garanzia è retta dalle disposizioni del diritto in materia di finanze pubbliche.
Sezione 3: Ordine di prestare garanzia
Art. 35
1Nell’ordine di prestare garanzia devono essere menzionati il motivo legale della garanzia, l’importo da garantire e l’ufficio presso il quale deve essere depositata la garanzia.
2L’ordine di prestare garanzia vale come decreto di sequestro ai sensi dell’articolo 274 della legge federale dell’11 aprile 188918 sull’esecuzione e sul fallimento (LEF). Il sequestro è eseguito dal competente ufficio d’esecuzione. L’opposizione al decreto di sequestro prevista dall’articolo 278 LEF è esclusa.
Sezione 4: Diritto di pegno
Art. 36 Contenuto del pegno
1La Confederazione ha un diritto di pegno legale:
a. sulle merci soggette a tributi all’importazione o all’esportazione o a tributi riscossi in territorio svizzero; e
b. sulle merci e sulle cose che sono servite a commettere una violazione della presente legge, di atti normativi di natura fiscale o di atti normativi di natura non fiscale.
2Se il pegno non copre tutti i crediti da garantire, il debitore fiscale può precisare quali crediti intende estinguere con il provento della realizzazione del pegno. Se il debitore fiscale non prende una decisione entro il termine stabilito, i crediti vengono estinti nell’ordine stabilito dal Consiglio federale.
18 RS 281.1