Avamprogetto LE-UDSC
Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 47 pagine
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3Il diritto di pegno sorge contemporaneamente al credito fiscale che deve garantire e ha la precedenza su tutti gli altri diritti reali sulle merci e sulle cose.
Art. 37 Diritto di pegno mediante sequestro
1L’UDSC fa valere il diritto di pegno mediante sequestro.
2Il sequestro consiste nella presa di possesso delle merci o delle cose oppure nel divieto, indirizzato al detentore, di disporre delle merci o delle cose.
3Se l’UDSC trova merci che si presume siano state portate illecitamente nel territorio doganale, queste devono essere sequestrate come pegno. Se il valore delle merci lo giustifica, l’UDSC cerca di rintracciare l’avente diritto.
Art. 38 Liberazione delle merci sequestrate
1Le merci e le cose sequestrate possono essere liberate per l’avente diritto dietro prestazione di garanzia.
2Senza prestazione di garanzia, le merci e le cose sequestrate sono liberate se il proprietario:
a. non è personalmente responsabile del credito fiscale garantito; e
b. prova che le merci o le cose sono state utilizzate senza sua colpa per commettere un’infrazione o che egli ne ha acquisito la proprietà o il diritto di divenire proprietario prima del sequestro, ignorando che l’obbligo fiscale non era adempiuto.
Capitolo 3: Riscossione posticipata e condono dei tributi
Art. 39 Riscossione posticipata dei tributi
Se per errore l’UDSC non ha riscosso un tributo o ha fissato un importo insufficiente oppure ha restituito un importo troppo elevato di un tributo, esso può riscuotere posticipatamente l’importo dovuto, purché ne comunichi l’intenzione entro un anno dalla decisione d’imposizione.
Art. 40 Pagamento posticipato o restituzione dei tributi in caso di
cambiamento dell’impiego
1Se dopo l’imposizione le merci vengono utilizzate o cedute per impieghi soggetti a tributi più elevati, la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve pagare posticipatamente la differenza dei tributi.
2Se dopo l’imposizione le merci vengono utilizzate o cedute per impieghi soggetti a tributi meno elevati, la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione può chiedere la restituzione della differenza dei tributi. Il DFF stabilisce per quali gruppi di merci ed entro quali termini può essere fatto valere il diritto alla restituzione.