Avamprogetto LE-UDSC
Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 47 pagine
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Art. 41 Condono dei tributi
1Su richiesta, l’UDSC condona interamente o parzialmente i tributi o li restituisce interamente o parzialmente se:
a. le merci soggette a debito fiscale condizionato o poste sotto la custodia dell’UDSC sono totalmente o parzialmente distrutte per caso fortuito, per forza maggiore o con il consenso dell’autorità;
b. le merci importate in libera pratica devono essere totalmente o parzialmente distrutte oppure riesportate per decisione dell’autorità;
c. il richiedente, senza sua colpa, deve pagare l’importo di una riscossione posticipata secondo l’articolo 38 della presente legge o l’articolo 12 DPA19 che appare chiaramente inaccettabile;
d. in altri casi, qualora per motivi straordinari non concernenti la determinazione dei tributi il pagamento dovesse costituire un rigore eccessivo.
2Le domande devono essere presentate all’UDSC entro un anno dal passaggio in giudicato della decisione d’imposizione o della decisione di riscossione posticipata.
Capitolo 4: Esecuzione di crediti fiscali
Art. 42 Esecuzione per debiti
1Si procede all’esecuzione in via di pignoramento secondo l’articolo 42 della legge federale dell’11 aprile 188920 sull’esecuzione e sul fallimento (LEF) se:
a. un credito fiscale esigibile non è garantito da un pegno realizzabile o non è interamente coperto con il ricavo della realizzazione del pegno; e
b. il termine di pagamento impartito al debitore fiscale è scaduto inutilizzato.
2Se nei confronti del debitore fiscale è stato dichiarato il fallimento, l’UDSC può far valere il suo credito senza pregiudizio delle sue pretese derivanti dal diritto di pegno. L’articolo 198 LEF non è applicabile.
3Le decisioni dell’UDSC passate in giudicato sono equiparate a una decisione giudiziaria ai sensi dell’articolo 80 LEF.
4La graduazione definitiva di un credito contestato non ha luogo finché manca una decisione dell’UDSC passata in giudicato.
Art. 43 Realizzazione del pegno
1Un pegno può essere realizzato se:
a. il credito fiscale in tal modo garantito è diventato esigibile; e
19 RS 313.0
20 RS 281.1