Avamprogetto LE-UDSC

Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 47 pagine

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b. il termine di pagamento impartito al debitore fiscale o a un terzo responsabile della prestazione di garanzia è scaduto inutilizzato.

2La realizzazione del pegno avviene mediante incanto o, con il consenso del proprietario, a trattative private.

3L’UDSC può incaricare della realizzazione un ufficio cantonale delle esecuzioni o terzi. Se la realizzazione viene effettuata da un ufficio cantonale delle esecuzioni, la procedura è retta dagli articoli 122–130 della legge federale dell’11 aprile 188921 sull’esecuzione e sul fallimento.

4L’UDSC può realizzare immediatamente e senza il consenso del proprietario del pegno le merci e le cose che sono esposte a rapido deprezzamento o che richiedono una manutenzione costosa.

5Il Consiglio federale disciplina la procedura dell’incanto. Esso disciplina inoltre:

a. le ulteriori condizioni alle quali l’UDSC può realizzare il pegno a trattative private;

b. i casi nei quali l’UDSC può rinunciare alla realizzazione del pegno.

Capitolo 5: Autorizzazioni

Art. 44 Autorizzazione per la gestione di depositi doganali e di depositi

fiscali

1I depositi doganali sono luoghi nel territorio doganale autorizzati dall’UDSC, nei quali le merci non sdoganate e non imposte possono essere immagazzinate e gestite.

2I depositi fiscali sono luoghi nel territorio doganale autorizzati dall’UDSC, nei quali determinate merci interamente o parzialmente non imposte possono essere immagazzinate, fabbricate, estratte, gestite e lavorate conformemente agli atti normativi secondo l’articolo 4 lettere c–f.

3Il gestore di un deposito doganale o di un deposito fiscale è responsabile della gestione del deposito e della sorveglianza delle merci.

4Chi desidera gestire un deposito doganale o un deposito fiscale necessita di un’autorizzazione dell’UDSC. Quest’ultimo può vincolare l’autorizzazione a obblighi.

5L’autorizzazione è concessa se il richiedente adempie le seguenti condizioni:

a. la sede o il domicilio nel territorio doganale;

b. il comprovato rispetto della presente legge, degli atti normativi di natura fiscale e di quelli di natura non fiscale;

c. l’esistenza di un sistema per la gestione dei libri contabili e per la conservazione dei documenti che consente i necessari controlli da parte dell’UDSC;

21 RS 281.1