Avamprogetto LE-UDSC

Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 47 pagine

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d. la comprovata solvibilità finanziaria;

e. l’esistenza di un’infrastruttura adeguata e di norme di sicurezza adeguate;

f. il rispetto del numero minimo di entrate in deposito e uscite dal deposito;

g. il rispetto degli obblighi relativi alla conservazione e alla comunicazione dei dati.

6Il Consiglio federale può stabilire ulteriori condizioni per l’autorizzazione.

Art. 45 Autorizzazione per la gestione di negozi in zona franca di tasse e di

servizi di ristorazione di bordo

1L’UDSC può autorizzare, presso gli aerodromi, l’esercizio di negozi in cui determinate merci non imposte e non sdoganate possono essere vendute ai viaggiatori in partenza per l’estero o in provenienza dall’estero (negozi in zona franca di tasse). Il Consiglio federale stabilisce:

a. presso quali aerodromi può essere autorizzata la gestione di negozi in zona franca di tasse;

b. quali merci non sdoganate e non imposte possono essere vendute nei negozi in zona franca di tasse.

2L’UDSC può autorizzare le compagnie di navigazione aerea e altre imprese a immagazzinare negli aerodromi doganali o nelle loro vicinanze scorte di merci non sdoganate e non imposte per la preparazione di cibi e bevande da imbarcare sugli aerei (servizi di ristorazione di bordo).

3L’autorizzazione è rilasciata soltanto se sono garantite le necessarie misure di controllo e di sicurezza. Il Consiglio federale stabilisce le ulteriori condizioni di autorizzazione.

Titolo quinto: Misure amministrative

Art. 46 Misure amministrative

1L’UDSC può adottare misure amministrative nei confronti dei titolari di un’autorizzazione da esso rilasciata o nei confronti dei responsabili dei dati se questi:

a. non soddisfano più le condizioni per un’autorizzazione rilasciata o le condizioni d’idoneità;

b. non rispettano le disposizioni procedurali o gli obblighi stabiliti; oppure

c. commettono infrazioni gravi o ripetute ad atti normativi di natura fiscale o ad atti normativi di natura non fiscale.

2L’UDSC può in particolare ordinare le seguenti misure amministrative:

a. l’imposizione di obblighi e restrizioni;

b. la revoca di autorizzazioni;