Avamprogetto LE-UDSC
Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 47 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 17Fedlex · Progetto
d. la comprovata solvibilità finanziaria;
e. l’esistenza di un’infrastruttura adeguata e di norme di sicurezza adeguate;
f. il rispetto del numero minimo di entrate in deposito e uscite dal deposito;
g. il rispetto degli obblighi relativi alla conservazione e alla comunicazione dei dati.
6Il Consiglio federale può stabilire ulteriori condizioni per l’autorizzazione.
Art. 45 Autorizzazione per la gestione di negozi in zona franca di tasse e di
servizi di ristorazione di bordo
1L’UDSC può autorizzare, presso gli aerodromi, l’esercizio di negozi in cui determinate merci non imposte e non sdoganate possono essere vendute ai viaggiatori in partenza per l’estero o in provenienza dall’estero (negozi in zona franca di tasse). Il Consiglio federale stabilisce:
a. presso quali aerodromi può essere autorizzata la gestione di negozi in zona franca di tasse;
b. quali merci non sdoganate e non imposte possono essere vendute nei negozi in zona franca di tasse.
2L’UDSC può autorizzare le compagnie di navigazione aerea e altre imprese a immagazzinare negli aerodromi doganali o nelle loro vicinanze scorte di merci non sdoganate e non imposte per la preparazione di cibi e bevande da imbarcare sugli aerei (servizi di ristorazione di bordo).
3L’autorizzazione è rilasciata soltanto se sono garantite le necessarie misure di controllo e di sicurezza. Il Consiglio federale stabilisce le ulteriori condizioni di autorizzazione.
Titolo quinto: Misure amministrative
Art. 46 Misure amministrative
1L’UDSC può adottare misure amministrative nei confronti dei titolari di un’autorizzazione da esso rilasciata o nei confronti dei responsabili dei dati se questi:
a. non soddisfano più le condizioni per un’autorizzazione rilasciata o le condizioni d’idoneità;
b. non rispettano le disposizioni procedurali o gli obblighi stabiliti; oppure
c. commettono infrazioni gravi o ripetute ad atti normativi di natura fiscale o ad atti normativi di natura non fiscale.
2L’UDSC può in particolare ordinare le seguenti misure amministrative:
a. l’imposizione di obblighi e restrizioni;
b. la revoca di autorizzazioni;