Avamprogetto LE-UDSC
Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 47 pagine
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Art. 52 Notifica delle decisioni
1L’UDSC notifica per via elettronica le decisioni scritte.
2Le decisioni notificate oralmente vengono confermate per via elettronica se il destinatario della decisione lo richiede immediatamente. In questo caso, il termine d’impugnazione inizia a decorrere solo a partire dalla conferma elettronica.
3I destinatari delle decisioni sono tenuti a verificare regolarmente nel sistema d’informazione secondo l’articolo 67 se sono stati loro trasmessi nuovi documenti.
Art. 53 Osservanza del termine nella procedura elettronica
1La decisione è considerata notificata al momento della prima consultazione da parte del destinatario, ma al più tardi il settimo giorno dopo la trasmissione.
2Se il sistema d’informazione secondo l’articolo 67 non è accessibile il giorno in cui scade un termine, questo è prorogato fino al giorno successivo a quello in cui il sistema è nuovamente accessibile.
3Se il giorno successivo è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il giorno feriale seguente.
4Non appena il sistema d’informazione è nuovamente accessibile, i partecipanti alla procedura devono rendere verosimile l’inaccessibilità del sistema.
Art. 54 Consultazione degli atti
La consultazione degli atti avviene per via elettronica.
Art. 55 Obbligo di collaborazione nel quadro della procedura
1I partecipanti alla procedura devono collaborare all’accertamento dei fatti rilevanti, affinché l’UDSC possa effettuare in modo completo e corretto la determinazione dei tributi nonché la verifica della dichiarazione delle merci per quanto riguarda gli atti normativi di natura non fiscale.
2Su richiesta, essi devono fornire informazioni orali o scritte, trasmettere dati, presentare libri contabili, giustificativi e altri attestati nonché documenti concernenti le relazioni d’affari.
Art. 56 Conservazione di dati e documenti
1I dati e i documenti necessari per l’applicazione del presente atto normativo devono essere conservati con cura e sistematicamente fino alla scadenza del termine assoluto di prescrizione del credito fiscale nonché protetti da eventuali influssi dannosi.
2Il Consiglio federale designa le persone cui spetta l’obbligo di conservazione e disciplina le condizioni per la conservazione dei dati.