Avamprogetto LE-UDSC

Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 47 pagine

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4. la lotta contro la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale,

5. l’elaborazione delle analisi dei rischi,

6. l’assistenza amministrativa e giudiziaria nazionale e internazionale,

7. l’esecuzione degli atti normativi di natura non fiscale della Confederazione,

8. la documentazione delle attività di controllo e del trattamento dei casi da parte dell’UDSC;

b. i dati concernenti segreti d’affari e di fabbricazione per i seguenti scopi:

1. il controllo di merci, persone e mezzi di trasporto,

2. la riscossione di tributi,

3. l’accertamento, il perseguimento e il giudizio di reati,

4. l’esecuzione di pene e misure,

5. la lotta contro la criminalità transfrontaliera,

6. l’elaborazione delle analisi dei rischi,

7. l’assistenza amministrativa e giudiziaria nazionale e internazionale,

8. l’esecuzione degli atti normativi di natura non fiscale della Confederazione,

9. la documentazione delle attività di controllo e del trattamento dei casi da parte dell’UDSC,

10. lo svolgimento di progetti pilota (art. 127 cpv. 2).

Sezione 3: Sistema d’informazione

Art. 67 Principio

1L’UDSC gestisce un sistema d’informazione per l’adempimento dei suoi compiti. Mediante questo sistema tratta in particolare dati personali, compresi i dati personali degni di particolare protezione secondo l’articolo 64 capoverso 2 e i dati risultanti da una profilazione secondo l’articolo 73 nonché i dati e i dati degni di particolare protezione concernenti persone giuridiche e persone senza personalità giuridica propria secondo l’articolo 66 capoverso 2.

2Il sistema d’informazione serve ai seguenti scopi:

a. il controllo di merci, persone e mezzi di trasporto;

b. la riscossione di tributi;

c. l’accertamento, il perseguimento e il giudizio di reati;

d. l’esecuzione di pene e misure;

e. la lotta contro la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale;

f. la gestione dei dati provenienti da apparecchi per riprese e registrazioni di immagini e altri apparecchi di sorveglianza;

g. l’elaborazione delle analisi dei rischi;