Avamprogetto LE-UDSC
Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 47 pagine
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h. la concessione dell’assistenza amministrativa e giudiziaria nazionale e internazionale e il trattamento delle relative domande,
i. l’esecuzione degli atti normativi di natura non fiscale della Confederazione;
j. la documentazione delle attività di controllo e del trattamento dei casi da parte dell’UDSC nonché il controllo degli affari dell’UDSC;
k. l’elaborazione di statistiche;
l. lo svolgimento di progetti pilota (art. 127 cpv. 2).
Art. 68 Accesso da parte dei collaboratori dell’UDSC
1I collaboratori dell’UDSC hanno accesso al sistema d’informazione nella misura necessaria all’adempimento dei loro compiti.
2L’accesso ai dati risultanti da una profilazione (art. 73) e ai dati trattati nel quadro di un’analisi dei rischi (art. 72) è riservato a determinate categorie di collaboratori.
3Il Consiglio federale disciplina le condizioni per la ripartizione dei diritti di accesso dei collaboratori dell’UDSC ai dati contenuti nel sistema d’informazione in funzione dei loro ruoli e compiti.
Art. 69 Accesso da parte di terzi e comunicazione dei dati a terzi
1Le seguenti autorità hanno accesso, nella misura in cui ciò sia necessario all’adempimento dei loro compiti, ai dati del sistema d’informazione dell’UDSC, compresi i dati personali degni di particolare protezione secondo l’articolo 64 capoverso 2 nonché i dati degni di particolare protezione secondo l’articolo 66 capoverso 2 lettera a:
a. l’Ufficio federale di polizia (fedpol) per:
1. la lotta contro la criminalità, in particolare contro i reati il cui perseguimento compete alla Confederazione,
2. la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo;
b. il Servizio delle attività informative della Confederazione per individuare tempestivamente e sventare minacce per la sicurezza interna o esterna secondo l’articolo 6 capoverso 1 lettera a della legge federale del 25 settembre 201529 sulle attività informative;
c. la Segreteria di Stato della migrazione per:
1. il controllo dell’entrata nonché del rilascio di permessi di dimora e di permessi per l’esercizio di un’attività lucrativa da parte di stranieri nel quadro delle prescrizioni della legge federale del 16 dicembre 200530 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI), dell’accordo del 21 giugno 199931 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità eu-
29RS 121
30RS 142.20