Avamprogetto LE-UDSC

Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 47 pagine

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2Esso può effettuare, nel territorio doganale, controlli concernenti l’adempimento dell’obbligo di dichiarazione nonché controlli senza preavviso al domicilio delle persone soggette all’obbligo di dichiarazione e all’obbligo di pagare i tributi.

Art. 81 Accertamento della fattispecie durante i controlli delle merci

L’UDSC può eseguire sulle merci tutte le operazioni che sono necessarie per l’accertamento della fattispecie. In particolare esso è autorizzato a prelevare campioni di merci.

Art. 82 Controllo parziale durante i controlli delle merci

Se solo una parte delle merci dichiarate viene controllata, il risultato di tale controllo parziale vale per tutte le merci dello stesso genere designate nella dichiarazione delle merci. Le persone interessate da un controllo parziale possono richiedere un controllo completo.

Art. 83 Spese e indennità durante i controlli delle merci

1I responsabili dei dati possono mettere in conto, oltre alle spese di trasporto e alle altre spese di spedizione, un importo forfetario per le spese sostenute durante un controllo fisico.

2L’intervento sulle merci deve limitarsi allo stretto necessario ed essere effettuato con la massima diligenza. Se queste condizioni sono rispettate, i deprezzamenti e le spese derivanti dal controllo fisico non sono rimborsati.

Art. 84 Obbligo di collaborazione durante i controlli

Le persone interessate da un controllo devono, per quanto ragionevolmente esigibile, partecipare ai controlli secondo le modalità richieste dall’UDSC. In particolare devono:

a. fornire indicazioni sulla propria persona e sulle merci trasportate;

b. presentare documenti d’identità e autorizzazioni;

c. aprire contenitori, merci e mezzi di trasporto e poi richiuderli;

d. fornire informazioni orali o scritte, trasmettere dati, presentare libri contabili, giustificativi e altri attestati nonché documenti concernenti le relazioni d’affari;

e. consentire l’accesso a locali e impianti, merci, mezzi di trasporto, documenti, apparecchi, installazioni destinate all’elaborazione e all’archiviazione di informazioni;

f. portare le merci e i mezzi di trasporto in un luogo stabilito dall’UDSC;

g. scaricare e ricaricare le merci.