Avamprogetto LE-UDSC
Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 47 pagine
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difficoltà oppure se sussistono dubbi sulla correttezza delle indicazioni o sull’autenticità dei documenti d’identità e delle autorizzazioni.
Art. 89 Tastamento, perquisizione personale e visita personale
1I collaboratori dell’UDSC possono tastare una persona, sottoporla a una perquisizione personale o farla sottoporre a una visita personale se:
a. vi è il sospetto che tale persona porti su di sé merci soggette a un tributo, a un divieto oppure a un obbligo di autorizzazione o controllo;
b. vi è il sospetto che tale persona costituisca un rischio o che porti con sé armi o altri oggetti che devono essere messi al sicuro; oppure
c. tale persona deve essere posta sotto custodia o fermata.
2Una persona può inoltre essere tastata prima di essere condotta in un altro luogo adatto per il controllo secondo l’articolo 87 capoverso 2.
3La perquisizione personale viene eseguita da una persona dello stesso sesso; sono ammesse eccezioni solo se la perquisizione non può essere differita.
4La visita personale viene eseguita da un medico o da altro personale medico specializzato.
Art. 90 Accertamento e determinazione dell’identità di una persona
1I collaboratori dell’UDSC competenti per il controllo e/o l’identificazione delle persone accertano l’identità di una persona sulla base delle caratteristiche descritte o memorizzate in un documento.
2Essi possono rilevare i dati segnaletici di natura biometrica secondo l’ordinanza del 6 dicembre 201340 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica se:
a. una persona non può legittimare la propria identità in modo chiaro;
b. sulla base di indizi concreti si presume che tale persona abbia commesso o possa commettere un’infrazione per la quale è comminata una pena detentiva di almeno un anno; oppure
c. un’altra legge li autorizza a raccogliere e analizzare i dati segnaletici di natura biometrica ai fini dell’identificazione.
3I collaboratori dell’UDSC appositamente istruiti possono ordinare l’allestimento di un profilo del DNA in virtù dell’articolo 6a della legge del 20 giugno 200341 sui profili del DNA.
4Il trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica è retto dall’ordinanza sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica e il trattamento dei profili del DNA è retto dalla legge sui profili del DNA.
40 RS 361.3
41 RS 363