Avamprogetto LE-UDSC

Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 47 pagine

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Art. 91 Immobilizzazione

1L’UDSC può immobilizzare una persona se vi è il sospetto fondato che essa:

a. intenda mettere in pericolo persone, animali e oggetti;

b. intenda opporre resistenza;

c. intenda fuggire o liberare altre persone;

d. intenda uccidersi o ferirsi.

2Se ciò è necessario per motivi di sicurezza i collaboratori dell’UDSC possono immobilizzare una persona durante il trasporto.

Art. 92 Custodia

1L’UDSC può porre sotto custodia una persona se quest’ultima:

a. mette seriamente e direttamente in pericolo sé stessa o altre persone;

b. intende sottrarsi con la fuga al controllo da parte dell’UDSC o liberare altre persone.

2La persona deve essere liberata quando viene meno il motivo per la custodia ma al più tardi 24 ore dopo l’intercettazione.

3La persona posta sotto custodia deve essere informata del motivo della misura e deve avere la possibilità di informare o far informare una persona di fiducia, a condizione che ciò non comprometta lo scopo della misura.

4Se la persona posta sotto custodia è minorenne o sotto curatela generale, l’UDSC informa immediatamente la persona o l’istituzione che detiene l’autorità parentale, la custodia o la curatela.

Art. 93 Perquisizione di oggetti

1Per l’adempimento dei suoi compiti l’UDSC può aprire e perquisire mezzi di trasporto, contenitori e altri oggetti se:

a. vi è il sospetto che vi siano merci che non sono state dichiarate;

b. ciò è necessario per proteggere i collaboratori dell’UDSC o altre persone;

c. vi è il sospetto che vi siano persone;

d. vi è il sospetto che vi siano animali o oggetti che devono essere messi al sicuro.

2Esso può, con il consenso della persona che porta con sé un dispositivo elettronico, esaminare le informazioni contenute in questo dispositivo se vi è il sospetto che tali informazioni siano rilevanti per il controllo.

Art. 94 Perquisizione di fondi e delle costruzioni che vi si trovano

1Ai fini del controllo, l’UDSC può perquisire fondi nonché le case, gli appartamenti e gli altri spazi non accessibili al pubblico che vi si trovano.