Avamprogetto LE-UDSC

Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 47 pagine

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a. l’accertamento tempestivo dei passaggi non autorizzati del confine o dei pericoli per la sicurezza nel traffico transfrontaliero;

b. la ricerca;

c. la sorveglianza di:

1. locali in cui si trovano persone da sottoporre a controllo,

2. locali in cui si trovano merci,

3. depositi doganali o depositi fiscali;

d. il controllo della riscossione dei tributi nel traffico transfrontaliero.

Art. 98 Chiarimenti nello spazio virtuale

Al fine di individuare e scoprire infrazioni nell’ambito di competenza dell’UDSC, i collaboratori dell’UDSC possono entrare in contatto con persone nello spazio virtuale utilizzando un’identità falsa e in particolare possono effettuare acquisti fittizi secondo l’articolo 99.

Art. 99 Acquisti fittizi

1Al fine di individuare e scoprire infrazioni nell’ambito di competenza dell’UDSC, i collaboratori dell’UDSC possono effettuare acquisti fittizi utilizzando un’identità falsa, se i chiarimenti già svolti non hanno dato esito positivo oppure se altrimenti i chiarimenti ulteriori risulterebbero vani o eccessivamente difficili.

2Per quanto riguarda i limiti dell’intervento, si applica l’articolo 293 del Codice di procedura penale46.

3L’UDSC informa le persone interessate in merito all’ordinazione effettuata con un’identità falsa al più tardi al termine del procedimento.

4La comunicazione è differita o tralasciata se:

a. le informazioni ottenute con l’acquisto fittizio non sono utilizzate a scopo probatorio; e

b. ciò è necessario per salvaguardare interessi pubblici o privati preponderanti.

Art. 100 Uso di mezzi ausiliari e armi

1I collaboratori dell’UDSC possono usare mezzi ausiliari e armi per l’adempimento del loro mandato, sempre che i beni giuridici da proteggere lo giustifichino.

2I collaboratori dell’UDSC che usano armi secondo l’articolo 15 lettere a, c e d della legge del 20 marzo 200847 sulla coercizione (LCoe) devono avere la cittadinanza svizzera o del Liechtenstein. Questa limitazione non vale per l’uso di sostanze irritanti secondo l’articolo 15 lettera b LCoe.

46 RS 312.0

47 RS 364