Avamprogetto LE-UDSC Allegato 1
Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 67 pagine
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1bis
Se i beni sono importati per il perfezionamento attivo e le condizioni per l’esenzione dall’imposta secondo il capoverso 1 lettera j non sono adempiute, l’esenzione avviene per via di restituzione. L’imposta è restituita solo se l’importatore non può farsi computare l’imposta sull’importazione dall’AFC o dall’amministrazione delle contribuzioni del Liechtenstein. La restituzione avviene dopo l’esportazione dei beni.
2Il Consiglio federale può esentare dall’imposta sull’importazione i beni che ha dichiarato esenti da dazio conformemente all’articolo 5 capoverso 1 lettera a LTDo.
Art. 54 cpv. 1 lett. b, d, e, f e g, cpv. 3 lett. b nonché cpv. 4 e 5
1L’imposta è calcolata:
b. sulla controprestazione di forniture o lavori ai sensi dell’articolo 3 lettera d numero 2 eseguiti in virtù di un contratto d’appalto con beni importati in libera pratica (art. 11 cpv. 1 lett. a LE-UDSC53) da una persona non registrata come contribuente sul territorio svizzero;
d. sulla controprestazione per l’uso di beni che erano stati importati per l’ammissione temporanea (art. 11 cpv. 1 lett. f LE-UDSC), purché l’imposta su tale controprestazione sia rilevante; se l’uso temporaneo è gratuito o se la controprestazione richiesta è ridotta, fa stato la controprestazione che sarebbe fatturata a un terzo indipendente;
e. sulla controprestazione di lavori eseguiti all’estero su beni (art. 3 lett. d n. 2) esportati per l’ammissione temporanea (art. 11 cpv. 1 lett. f LE-UDSC) o per il perfezionamento passivo a cottimo (art. 11 cpv. 1 lett. e LE-UDSC) nell’ambito di un contratto d’appalto e rispediti al mittente in territorio svizzero;
f. sulla controprestazione di lavori eseguiti all’estero su beni (art. 3 lett. d n. 2) che sono stati imposti all’esportazione (art. 11 cpv. 1 lett. b LE-UDSC) e portati all’estero per il perfezionamento a cottimo nell’ambito di un contratto d’appalto e rispediti al mittente in territorio svizzero;
g. sul valore di mercato nei rimanenti casi; per valore di mercato s’intende tutto ciò che, allo stadio dell’importazione, un importatore dovrebbe pagare a un fornitore indipendente nel Paese di provenienza dei beni al momento della nascita del debito fiscale secondo l’articolo 56 in condizioni di libera concorrenza, per ottenere gli stessi beni.
3Concerne soltanto il testo tedesco
4Abrogato
5Concerne soltanto il testo tedesco
53 RS …