Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 206 pagine
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Rapporto esplicativo relativo alla LE-UDSC e alla LTDo
Le autorità competenti sono legittimate a prendere i provvedimenti necessari per far rispettare gli atti normativi che l’UDSC deve eseguire. Come già avviene, sulla base dell’articolo 6 del trattato di unione doganale tra Svizzera e Liechtenstein, le autorità del Principato del Liechtenstein rientrano tra le autorità elvetiche.
Art. 109 Assistenza amministrativa spontanea
L’UDSC può comunicare alle autorità competenti i dati personali, compresi quelli personali degni di particolare protezione secondo l’articolo 64, i dati risultanti da una profilazione secondo l’articolo 73, i dati concernenti persone giuridiche o persone senza personalità giuridica propria, compresi i dati degni di particolare protezione secondo l’articolo 66, i risultati delle analisi dei rischi così come le constatazioni effettuate dai suoi collaboratori durante l’esercizio delle loro attività, a condizione che essi siano necessari per l’esecuzione degli atti normativi applicabili da tali autorità.
Sezione 2: Assistenza amministrativa internazionale
Art. 110–119
Le attuali disposizioni in materia di assistenza amministrativa internazionale (art. 115–115i LD) sono state integrate nella LD con la legge del 28 settembre 201278 sull’assistenza amministrativa fiscale (LAAF). Tali nuove disposizioni si erano rese in particolare necessarie per l’attuazione dell’Accordo del 26 ottobre 200479 di cooperazione fra la Confederazione Svizzera, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall’altro, per lottare contro la frode e ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari (accordo antifrode). Tuttavia, l’integrazione nella LAAF non era apparsa sensata, in quanto l’ambito di applicazione dell’accordo antifrode va oltre gli accordi sullo scambio di informazioni in materia fiscale disciplinati principalmente nella LAAF.
Le disposizioni degli articoli 115–115i LD, che in virtù del riferimento contenuto nell’articolo 75a LIVA si applicano anche alle domande di assistenza amministrativa che l’AFC deve eseguire nel campo dell’IVA, si sono dimostrate valide nella pratica. Il loro contenuto viene quindi ripreso e adattato dal punto di vista redazionale.
Capitolo 2: Collaborazione
Sezione 1: Collaborazione con l’estero
Art. 120 Collaborazione con altri Stati e organizzazioni internazionali
Per l’adempimento dei suoi compiti, l’UDSC collabora con le autorità e gli organi di altri Stati e con organizzazioni internazionali (cpv. 1), in particolare negli ambiti della dogana e della sicurezza dei confini. Nell’ambito della dogana, in primo piano vi sono
78RS 651.1