Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 206 pagine
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Rapporto esplicativo relativo alla LE-UDSC e alla LTDo
il coordinamento e lo svolgimento dei processi doganali (per quanto riguarda il coordinamento vedi art. 14 cpv. 2 lett. f Org-DFF). Altrettanto importante è anche la collaborazione con l’UE, per esempio con la Commissione europea, l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, l’Ufficio europeo di polizia (Europol) o l’Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), nonché la collaborazione con gli Stati limitrofi o gli Stati terzi nell’ambito degli accordi di rimpatrio.
L’UDSC rappresenta inoltre la Svizzera nelle organizzazioni e negli organismi internazionali dove vengono trattate questioni di natura doganale o inerenti alla sicurezza dei confini (vedi art. 15 lett. b e c Org-DFF). Ciò è il caso, per esempio per quanto riguarda l’Organizzazione mondiale delle dogane, l’associazione europea delle forze di polizia ferroviaria (Railpol), il Gruppo d’azione finanziaria (GAFI), l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e l’Unione postale universale (UPU).
Art. 121 Impieghi all’estero
Questa disposizione corrisponde in larga misura all’articolo 92 LD. Da quando la Svizzera ha aderito all’area Schengen la partecipazione a impieghi dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera ha acquisito sempre più importanza. Sono ipotizzabili anche impieghi nell’ambito del promovimento della pace del Dipartimento federale degli affari esteri.
Per i collaboratori dell’UDSC la partecipazione a tali impieghi continua a essere volontaria (vedi art. 92 cpv. 2 LD).
Art. 122 Trattati internazionali
La presente disposizione riunisce le deleghe al Consiglio federale già disciplinate dalla LD per la conclusione di trattati internazionali.
L’attuale delega secondo l’articolo 42a capoverso 2bisLD si trova nel capoverso 1 mentre le deleghe secondo l’articolo 92 capoverso 6 lettere a e b LD sono riprese nei capoversi 2 e 3.
In termini di contenuto, la regolamentazione comprende anche le competenze del Consiglio federale contemplate all’articolo 92 capoverso 6 lettere a e b LD. Il Consiglio federale è quindi ancora legittimato a concludere trattati internazionali di collaborazione con l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera concernenti l’impiego di personale dell’UDSC e a concordare con le autorità estere competenti l’impiego di agenti di collegamento dell’UDSC.
Il termine «altri Stati» di cui al capoverso 1 include anche le comunità di Stati. Anche con queste deve esserci la possibilità di concludere trattati internazionali. Per quanto riguarda le organizzazioni internazionali, in primo piano vi sono i trattati con l’UE.