Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 206 pagine
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Rapporto esplicativo relativo alla LE-UDSC e alla LTDo
L’elenco dichiarativo del catalogo delle misure e delle prestazioni serve a garantire la trasparenza nei confronti sia delle autorità competenti sia dei soggetti sottoposti alla legge. Si ottiene inoltre un’uniformazione grazie all’applicazione delle stesse misure in casi comparabili e all’uso di termini uniformi. Già oggi l’effetto giuridico del fatto di trattenere le merci è diverso da una messa al sicuro provvisoria o da un sequestro. Oggi l’uso dei termini non è uniforme e spesso genera confusione.
Il capoverso 1 cita le misure che l’UDSC adotta quando viene constatata un’infrazione o quando vi è un sospetto fondato. Il rispettivo atto normativo di natura non fiscale cita le misure da adottare e che possono essere combinate tra loro (cpv. 3).
Per la consegna di merci all’autorità competente ai sensi del capoverso 1 lettera d, esistono varie possibilità. Il tipo di consegna può variare a seconda delle merci o dell’infrazione. In caso di infrazioni alla legislazione sulla circolazione stradale, la consegna alla polizia cantonale avviene di norma nel luogo in cui è stata accertata l’infrazione. Gli invii illegali di medicamenti, generalmente sotto forma di piccoli invii, vengono trasmessi all’autorità competente. Esistono differenze anche per quanto riguarda le formalità della consegna. In singoli casi ciò avviene mediante decisione con indicazione dei mezzi d’impugnazione (vedi art. 25 cpv. 1 lett. a dell’ordinanza del 27 maggio 202077 sull’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari).
Per la distruzione semplificata di piccoli invii ai sensi del capoverso 1 lettera k, si rimanda al commento all’articolo 96.
Indipendentemente dal controllo fisico, l’UDSC può fornire ulteriori prestazioni alle autorità competenti secondo il capoverso 2. Per esempio, può riscuotere emolumenti per altri posti di controllo al confine (veterinario di confine o posto d’ispezione relativo alla conservazione delle specie).
Ai fini del controllo automatizzato delle merci regolamentate, le autorizzazioni (certificati, prove, autorizzazioni per l’importazione, restrizioni quantitative) devono essere digitalizzate e rese accessibili nel sistema informativo dell’UDSC. In linea di massima tali autorizzazioni devono essere gestite e verificate dalle autorità competenti. Per motivi di performance e di sicurezza nonché in caso di piccole quantità, è ipotizzabile che l’UDSC possa offrire la possibilità di gestire, a pagamento, le autorizzazioni (p. es. hosting o duplicazione).
Titolo undicesimo: Assistenza amministrativa e collaborazione
Capitolo 1: Assistenza amministrativa
Sezione 1: Assistenza amministrativa nazionale
Art. 108 Assistenza amministrativa nazionale
La disposizione è stata ripresa dalla legislazione vigente (art. 114 LD) ed è stata rivista per quanto riguarda la nuova denominazione dell’UDSC e l’adeguamento alla nuova regolamentazione sulla protezione dei dati.