Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 206 pagine

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Rapporto esplicativo relativo alla LE-UDSC e alla LTDo

Il titolo secondo, Dichiarazione delle merci, prevede un obbligo di dichiarazione per le merci che vengono importate, esportate o fatte transitare oppure che sono soggette a un tributo nel territorio doganale (tributo riscosso in territorio svizzero). In conformità alle disposizioni sulla digitalizzazione, tale dichiarazione deve avvenire in linea di massima in forma elettronica. In relazione alla procedura elettronica, assumono una nuova rilevanza l’indicazione del riferimento (collegamento tra le merci e il mezzo di trasporto nel traffico transfrontaliero) e l’attivazione (operazione tecnica che rende vincolante uno scritto trasmesso per via elettronica, p. es. la dichiarazione delle merci). Nel quadro del traffico transfrontaliero delle merci, nella dichiarazione occorre indicare la destinazione delle merci (p. es. importazione in libera pratica, esportazione, transito, perfezionamento attivo o passivo). Determinate destinazioni delle merci sono soggette a un obbligo di autorizzazione. Come finora previsto nella LD, agli operatori economici autorizzati («Authorised Economic Operator», AEO) vengono concesse agevolazioni.

Nel titolo terzo si trovano le disposizioni sulla verifica della dichiarazione delle merci e l’emanazione di decisioni da parte dell’UDSC in questo ambito, concretamente dopo la verifica del rispetto degli atti normativi di natura non fiscale e ai fini della determinazione dei tributi.

Il titolo quarto disciplina gli aspetti relativi alla riscossione dei tributi e uniforma in parte il diritto fiscale materiale nel settore di compiti dell’UDSC. Vengono trattati principalmente il sorgere del debito fiscale, i debitori fiscali nel traffico transfrontaliero, la responsabilità solidale, la rinuncia alla riscossione dei tributi, l’esigibilità e l’esecutività di un debito fiscale nonché il pagamento, gli interessi, la prescrizione e la garanzia corrispondenti, come anche la riscossione posticipata e il condono di tributi. Il titolo contiene inoltre le basi per le autorizzazioni materiali, per esempio relative ai depositi doganali e ai depositi fiscali.

Una parziale novità è rappresentata dal modo in cui i responsabili delle merci, i responsabili dei dati e i responsabili del trasporto sono considerati debitori fiscali e responsabili in solido nel traffico transfrontaliero delle merci.

Il titolo quinto contiene le basi per eventuali misure amministrative a carico dei titolari di un’autorizzazione.

Il titolo sesto disciplina il diritto procedurale e la protezione giuridica, che, salvo disposizioni contrarie della legge quadro, sono retti dalla legge federale del 20 dicembre 196821 sulla procedura amministrativa (PA).

Attraverso le disposizioni del titolo sesto viene uniformata la procedura per tutti i tributi riscossi dall’UDSC. Laddove avvenga per scritto, la procedura uniforme è fondamentalmente svolta in maniera elettronica (art. 48).

Come rimedi giuridici sono ora previsti l’opposizione (art. 58 segg.), che può essere trattata anche in maniera automatizzata (art. 59), e il ricorso interno all’amministrazione (art. 60).

21 RS 172.021