Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 206 pagine
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Rapporto esplicativo relativo alla LE-UDSC e alla LTDo
Nel titolo settimo si trovano disposizioni sul trattamento dei dati e sull’analisi dei rischi applicati dall’UDSC nel proprio settore di compiti, così come sulla garanzia della qualità.
Il trattamento dei dati è disciplinato in maniera parzialmente nuova e neutra sotto il profilo tecnologico, al fine di consentire in particolare lo svolgimento della procedura elettronica nonché una migliore analisi dei rischi e un controllo mirato. Parallelamente, l’UDSC stesso si deve sottoporre a una garanzia della qualità negli ambiti del trattamento dei dati, dell’analisi dei rischi e della profilazione.
Il titolo ottavo disciplina il controllo di merci, persone e mezzi di trasporto svolto al confine e nel restante territorio doganale. Nel secondo caso i controlli si basano in parte su accordi con i Cantoni. Sono previsti anche controlli automatizzati, segnatamente per verificare il rispetto degli atti normativi di natura non fiscale.
Il titolo nono disciplina in maniera uniforme le competenze di cui dispone l’UDSC nell’adempimento dei propri compiti e chiarisce il rapporto con la legge del 20 marzo 200822 sulla coercizione (LCoe). Sono nuove le disposizioni sulla distruzione semplificata di piccoli invii (art. 96), così come sui chiarimenti nello spazio virtuale (art. 98) e sull’esecuzione di acquisti fittizi (art. 99). Tali disposizioni rispondono alle esigenze dell’UDSC. Gli acquisti fittizi devono essere possibili anche per le altre autorità che collaborano con l’UDSC; pertanto vengono adeguati in questo senso i corrispondenti atti normativi di natura non fiscale nell’allegato 1.
Il titolo decimo contiene le disposizioni sui compiti dell’UDSC. Segnatamente, vengono citati i compiti di sicurezza svolti in accordo con altre autorità federali e cantonali. Come finora, è prevista la delega di compiti all’UDSC attraverso accordi cantonali. È invece una novità la possibilità dell’UDSC di ponderare in base ai rischi il controllo nel quadro dei compiti d’esecuzione di natura non fiscale (art. 106). Un’ulteriore novità è rappresentata dal catalogo di misure e prestazioni per l’adempimento di tali compiti d’esecuzione (art. 107).
Il titolo undicesimo disciplina l’assistenza amministrativa e la collaborazione dell’UDSC con terzi. L’assistenza amministrativa nazionale e internazionale corrisponde alle attuali disposizioni della LD. Per quanto riguarda la collaborazione, viene operata una distinzione fra collaborazione con l’estero e con terzi.
Nel titolo dodicesimo sono riportate le disposizioni sul perseguimento penale, che concernono tutti i casi in cui l’UDSC è competente per il perseguimento e il giudizio di un reato, sia per quanto riguarda i tributi che riscuote sia nel quadro della verifica del rispetto degli atti normativi di natura non fiscale. Rappresentano una novità le disposizioni sull’autodenuncia (art. 134) e determinate semplificazioni relative al decreto penale (art. 135).
Il titolo tredicesimo disciplina la riscossione degli emolumenti.
Nel titolo quattordicesimo sono contenute le disposizioni finali, segnatamente in merito alla modifica di altri atti normativi secondo l’allegato 1.
Le disposizioni transitorie relative alle procedure pendenti si trovano per contro negli atti normativi di natura fiscale.
22 RS 364