Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 206 pagine
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Rapporto esplicativo relativo alla LE-UDSC e alla LTDo
Art. 28 cpv. 2, 3 e 4
Le misure di controllo previste nei capoversi 2, 3 e 4 sono ora disciplinate dagli articoli 55 e 56 LE-UDSC relativi agli obblighi procedurali particolari. I controlli da parte dell’UDSC sono disciplinati dal titolo ottavo LE-UDSC. Le disposizioni dei capoversi 2–4 sono dunque superflue nella LIB. La suddivisione dell’articolo in capoversi viene a cadere per la regolamentazione restante (attuale cpv. 1)
Art. 29
In futuro la LIB non prevede alcuna disposizione particolare per l’importazione di birra. Pertanto l’articolo può essere abrogato.
Art. 30
Le fattispecie di restituzione speciali, come la restituzione in caso di riesportazione o distruzione, continuano a essere disciplinate dal rispettivo atto normativo di natura fiscale. Per quanto riguarda i tributi riscossi in territorio svizzero, la restituzione non si limita ai rari casi di cui all’articolo 41 capoverso 1 lettere a–b LE-UDSC. Accade infatti spesso che la birra già imposta venga distrutta. Per esempio, se alla data di scadenza viene superato un certo valore, i commerci al dettaglio restituiscono la birra al birrificio, che la distrugge. La distruzione viene notificata preventivamente all’UDSC, il quale decide se effettuare un controllo. La procedura di restituzione è retta dai principi procedurali generali secondo il capitolo 1 del sesto titolo della LE-UDSC. Il capoverso 2 deve pertanto essere abrogato. I termini per la richiesta di restituzione sono disciplinati a livello di ordinanza.
Art. 32 e 33
I rimedi giuridici sono disciplinati dal capitolo 2 del titolo sesto della LE-UDSC e quindi questi due articoli vengono abrogati. Il termine di opposizione è ora uniformato a 60 giorni. Il termine per opporsi a decisioni che riguardano l’imposizione della birra sul territorio svizzero è quindi raddoppiato. Sono eliminati i diversi termini applicabili in base all’organo interno all’UDSC che ha emanato la decisione.
Art. 34–38a e art. 41
Nel quadro dell’armonizzazione degli atti normativi di natura fiscale, le disposizioni penali vengono adeguate di conseguenza. Pertanto la sottrazione d’imposta e la messa in pericolo dell’imposta sono ora disciplinate in due articoli separati. L’importo della multa in caso di sottrazione d’imposta e messa in pericolo dell’imposta commesse per negligenza ammonta ora al triplo dell’imposta sulla birra in gioco. Si applica inoltre per analogia quanto esposto nei commenti alle disposizioni penali della LTDo. L’articolo 38 capoverso 2 è abrogato.
Art. 35a e 41 (in caso di decisione a favore della variante 2 dell’art. 133 LE-UDSC)
Si rimanda al commento all’articolo 133 LE-UDSC.