Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 206 pagine

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Rapporto esplicativo relativo alla LE-UDSC e alla LTDo

Art. 5

L’articolo 5 viene abrogato in quanto l’assistenza amministrativa è disciplinata dall’articolo 108 LE-UDSC. A questo proposito occorre precisare che l’articolo 108 LE-UDSC riserva l’assistenza amministrativa alle «autorità svizzere». Non sono quindi più interessate le organizzazioni che si occupano di compiti di diritto pubblico finora menzionate nell’articolo 5 LIAut.

Art. 6

Vista l’abrogazione dell’articolo 5, l’articolo 6 è superfluo e viene pertanto abrogato.

Art. 7

L’articolo 7 viene sostituito dall’articolo 1a e può quindi essere abrogato.

Art. 8

L’articolo 8 viene abrogato in quanto la riscossione degli emolumenti è disciplinata dall’articolo 140 LE-UDSC.

Art. 9

Nel capoverso 1 lettera a i debitori fiscali secondo l’articolo 21 LE-UDSC sono definiti come persone soggette all’imposta in relazione agli autoveicoli importati.

Nel nuovo capoverso 2 si definisce chi deve essere considerato come fabbricante e, come tale, è soggetto all’imposta. Viene pertanto ripresa la prassi fondata sul regolamento R-68 «Imposta sugli autoveicoli»135 pubblicato dall’AFD (quale fabbricante si considera sempre la persona che al momento dei lavori di fabbricazione è proprietario dell’autoveicolo).

L’attuale capoverso 2 viene abrogato in quanto l’assoggettamento all’imposta è abolito nelle enclavi doganali svizzere (vedi commento all’art. 22).

Art. 10 e 11

Gli articoli 10 e 11 vengono abrogati in quanto la successione fiscale e la responsabilità solidale sono rette dagli articoli 24 e 25 LE-UDSC.

Art. 12 cpv. 1 lett. e

Il capoverso 1 lettera e è abrogato. Viene così abolita l’attuale esenzione dall’imposta per gli autoveicoli che soggiacciono alla tassa sul traffico pesante. Ciò riguarda prevalentemente i camper immatricolati con un peso totale massimo autorizzato superiore a 3,5 tonnellate. Con la regolamentazione attuale, la corretta imposizione dei camper secondo la LIAut è possibile solo con un onere di lavoro eccessivo. Per valutare se debba o meno essere applicata l’imposta sugli autoveicoli occorre conoscere

135 Vedi https://www.ezv.admin.ch/ezv/it/home/documentazione/direttive/r-68_automobilsteuer.html.