Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 206 pagine

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Rapporto esplicativo relativo alla LE-UDSC e alla LTDo

Art. 18

L’articolo 18 viene abrogato in quanto la garanzia dell’imposta in caso di fabbricazione in Svizzera è retta dall’articolo 32 LE-UDSC.

Art. 19

L’articolo 19 viene abrogato in quanto la riscossione posticipata dell’imposta è retta dall’articolo 39 LE-UDSC. È ora sufficiente che l’UDSC comunichi la sua intenzione di procedere alla riscossione posticipata entro un anno dall’emanazione della decisione d’imposizione. Per quanto riguarda la restituzione, va sottolineato che viene soppressa la possibilità di restituire entro un anno un importo d’imposta la cui riscossione a torto è stata scoperta nel corso di un successivo controllo ufficiale. Di conseguenza, i calcoli errati devono essere impugnati. Qualora l’impugnazione dia esito positivo, l’UDSC restituisce gli importi riscossi a torto.

Art. 20

L’articolo 20 viene abrogato in quanto la prescrizione del credito fiscale è retta dall’articolo 30 LE-UDSC. Vi è quindi ora un termine di prescrizione relativo di cinque anni, anziché dieci anni come finora. La prescrizione assoluta di 15 anni è mantenuta.

Art. 21

L’articolo 21 viene abrogato in quanto il condono dell’imposta è retto dall’articolo 41 LE-UDSC. Rispetto al diritto vigente, vi sono pertanto più motivi per un condono dell’imposta. Vi rientrano la distruzione per caso fortuito o per forza maggiore delle merci soggette a debito fiscale condizionato o poste sotto la custodia dell’UDSC nonché la distruzione o la riesportazione per decisione dell’autorità delle merci portate nel territorio doganale.

Art. 22

Il capoverso 2 viene abrogato in quanto in futuro si rinuncia alla riscossione dell’imposta sugli autoveicoli nelle enclavi doganali svizzere. L’imposta sugli autoveicoli è attualmente l’unica imposta speciale di consumo riscossa in queste enclavi. Con l’abrogazione, il disciplinamento di questa imposta è uniformato a quello delle altre imposte speciali di consumo. L’esecuzione dell’imposizione nelle enclavi doganali svizzere è molto dispendiosa a fronte di entrate fiscali piuttosto modeste (media degli anni 2012–2019: fr. 24 300 all’anno). I costi dell’esecuzione sono sproporzionati rispetto all’entità esigua delle entrate fiscali e pertanto l’abolizione dell’obbligo fiscale appare giustificata. Tanto più che le minori entrate fiscali saranno più che compensate dall’abolizione dell’esenzione dall’imposta per gli autoveicoli soggetti alla tassa sul traffico pesante, dall’abolizione dell’esenzione dall’imposta per i carri con motore (vedi commento all’art. 12) e dalla possibilità di modificare la controprestazione (vedi commento all’art. 24).