Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 206 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 147Fedlex · Rapporto esplicativo
Rapporto esplicativo relativo alla LE-UDSC e alla LTDo
Art. 23
L’articolo 23 viene abrogato in quanto il sorgere del credito fiscale è retto dall’articolo 19 LE-UDSC e la sua esigibilità dall’articolo 27 LE-UDSC.
Art. 24 cpv. 1, 3 e 5
Con la sostituzione, nel capoverso 1, del termine «importatore» con «responsabile delle merci secondo l’articolo 7 lettera e numero 1 LE-UDSC» viene ripresa la terminologia della LE-UDSC. La disposizione del capoverso 5, relativa all’aumento dell’importo imponibile in caso di importazione di autoveicoli incompleti o non finiti, viene precisata e adeguata alla prassi.
L’articolo 2 OIAut prevede che la differenza in meno degli importi d’imposta venga riscossa posticipatamente e la differenza in più venga restituita se la controprestazione per la determinazione dell’imposta sugli autoveicoli, e quindi la base di calcolo dell’imposta, viene modificata entro un anno. Per questa regola stabilita dal Consiglio federale non esiste una norma di delega esplicita nella LIAut. Alcuni importatori fanno regolarmente valere il loro diritto alla restituzione derivante dalle modifiche della controprestazione. Al contrario, l’AFD non dispone di mezzi efficaci per richiedere la comunicazione di modifiche della controprestazione che giustificano una riscossione posticipata dell’imposta. In più, la verifica delle domande di restituzione implica un notevole dispendio. Per questo motivo si rinuncia alla creazione di una base legale esplicita per la modifica della controprestazione. Sono invece abolite le restituzioni e le riscossioni posticipate dell’imposta a seguito di modifica della controprestazione. L’importo medio delle restituzioni negli anni 2012–2019 ammonta a 7,6 milioni di franchi all’anno, quello delle riscossioni posticipate a 160 000 franchi all’anno.
Art. 25
Il capoverso 3 viene abrogato in quanto l’assoggettamento all’imposta è abolito nelle enclavi doganali svizzere (vedi commenti all’art. 22). Non è quindi più necessario definire il termine «territorio svizzero».
Art. 29
È prevista l’introduzione di un nuovo capoverso 2 che esonera i fabbricanti con una produzione esigua di autoveicoli dall’obbligo di annunciarsi e di presentare un rapporto. In questo modo si riducono gli oneri amministrativi sia per le persone soggette all’imposta sia per l’UDSC poiché, in molti casi, non vi sono più dichiarazioni trimestrali nulle.
Art. 30 cpv. 7
Analogamente all’articolo 24, la disposizione di questo capoverso, relativa all’aumento dell’importo imponibile in caso di fabbricazione di autoveicoli incompleti o non finiti, viene precisata e adeguata alla prassi.